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IMU - Informazioni e approfondimenti

Ultimo Aggiornamento: 10/06/2015 17:16
19/05/2012 10:36
 
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Seconda casa se la presenza è saltuaria (Fonte: ilsole24ore.com - 19/05/2012)

Per tutte le case che non siano considerabili in termini di abitazione principale si deve applicare la tassazione ordinaria.
Dal concetto di abitazione principale fuoriesce anzitutto la casa nella quale il possessore e il suo nucleo familiare non dimorino abitualmente o non risiedano anagraficamente. Ad esempio si tratta:
- dell'unità immobiliare nella quale il possessore risieda anagraficamente ma non vi dimori (e quindi si tratti di una residenza "fittizia", in quanto, ai sensi dell'articolo 43, comma 2 del Codice civile, "La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale");
- dell'unità immobiliare nella quale il possessore dimori (cioè abiti, identificandosi con il termine "abitazione" il luogo dove di regola si svolgono le funzioni umane fondamentali, e cioè il sonno, la nutrizione, la vita domestica) ma non risieda anagraficamente.
Da quanto precede discende, ad esempio, che non può essere considerato quale abitazione principale l'appartamento di titolarità di Tizio, da questi concesso in comodato al figlio Caio, nel quale Tizio non dimori e non risieda. Nemmeno può essere considerato quale abitazione principale l'appartamento di titolarità di Tizio (nel quale Tizio non dimori e non risieda), da questi concesso in locazione a un soggetto che vi dimori e vi risieda.
Inoltre, dato che il concetto di abitazione principale si concretizza se il contribuente vi "dimori" e vi "risieda", a prescindere dalla dimora e dalla residenza nell'abitazione, di altri soggetti, nell'abitazione principale di proprietà di Tizio può essere Tizio il solo dimorante e il solo residente, ma vi può anche essere una pluralità di altri dimoranti e di altri residenti (in primis, ovviamente, i suoi familiari).
Non vale invece il contrario: se nella casa di proprietà di Tizio dimorino e/o risiedano suoi stretti familiari (ad esempio Caio, figlio di Tizio, cui Tizio abbia concesso l'utilizzo dell'abitazione) e Tizio invece dimori e risieda in altra abitazione (non rileva se quest'ultima sia o meno di sua proprietà o se egli ne sia, ad esempio, il conduttore), la casa abitata da Caio non può essere (più) considerata come l'abitazione principale di Tizio, in quanto, appunto, Tizio non vi dimora e non vi risiede.
Quanto ai contribuenti residenti all'estero, è opportuno ricordare che, in vigenza dell'Ici, l'articolo 1, comma 4-ter, Dl 16/1993, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione disposte per l'abitazione principale, sanciva che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considerava direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultasse locata.
Si tratta di norma che la disciplina Imu ripropone solo parzialmente in quanto applicabile unicamente se recepita nella regolamentazione comunale.
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