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residenza prima casa

Ultimo Aggiornamento: 01/03/2014 18:50
01/03/2014 18:50
 
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Salve. Sono sposato in regime di separazione dei beni. Con la mia famiglia,abbiamo una figlia minorenne, fino al 30 giugno abbiamo vissuto nell'appartamento di mia proprietà a Roma. Avendo acquistato un altro appartamento dove siamo andati ad abitare, sempre a Roma,intestato a mia moglie,posso avere la residenza nell'appartamento mio, dato regolarmente in affitto con contratto in deroga a studenti stranieri, per non perdere i benefici di prima casa?

a nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dispone che per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che incidono sull'imposta di registro, sulle imposte ipotecaria e catastale, e sull'Iva, l'immobile oggetto di compera deve essere situato nel comune in cui l'acquirente già risieda o stabilisca la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall'acquisto.

La successiva decadenza dai benefici fiscali è prevista solo in questi casi:
- all'atto dell'acquisto non sussistevano i requisiti richiesti dalla legge, con conseguente falsità della dichiarazione resa;
- l'acquirente abbia trasferito entro cinque anni dalla data dell'acquisto - a qualsiasi titolo, per atto inter vivos - il bene acquistato: tranne, però, nel caso in cui sia seguito entro un anno un nuovo acquisto avente ad oggetto un'altra casa di abitazione non di lusso in presenza delle condizioni agevolative;
- l'acquirente non trasferisce la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

La normativa non sanziona espressamente il trasferimento di residenza con la decadenza dai benefici "prima casa": questo è un primo dato letterale importante a favore della tesi per cui sarebbe irrilevante il trasferimento della residenza avvenuto in un momento successivo alla compravendita.

Inoltre, risulta pacifico che per fruire delle agevolazioni "prima casa" non sia necessario che l'immobile acquistato venga destinato ad abitazione propria e/o dei familiari: può essere acquistata con le agevolazioni fiscali anche un immobile da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 38 del 12.8.2005, n. 19/E del 1.3.2001 e n. 1/E del 2.3.1994).

L'interpretazione attualmente dominante (anche se l'Agenzia delle Entrate non ha ancora assunto una esplicita presa di posizione in punto di durata necessaria della residenza anagrafica presso la "prima casa" per un determinato periodo di tempo) è nel senso che risulti rilevante esclusivamente il fatto che chi ha acquistato in agevolazione avesse la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile al momento della compravendita oppure ve l'abbia trasferita entro 18 mesi; al contrario, sarebbe irrilevante che l'abbia trasferita dopo il rogito notarile.

Nel caso di specie, se anche il marito trasferisse la residenza presso la nuova abitazione di proprietà della moglie, trovandosi peraltro questa nello stesso territorio comunale di Roma, non vi sarebbe decadenza dai benefici fiscali "prima casa".



ccc56
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