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Ma è vero che....

Ultimo Aggiornamento: 23/12/2007 15:22
22/12/2007 21:42
 
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Se io compro casa, e il costruttore fallisce entro 2 anni dalla vendita, i creditori possono rifarsi sulla mia casa? e io la perdo?
Se io compro casa, e il costruttore fallisce entro 2 anni dalla vendita, i creditori possono rifarsi sulla mia casa? e io la perdo?

Da quel che so è così. poi al limite io potro rifarmi dopo x anni e Y spese sulla fidejussione obbligatoria per legge... ma intanto perdo la casa.....pagata regolarmente
[Modificato da Ariakan. 22/12/2007 21:43]
22/12/2007 22:20
 
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Re:
Ariakan., 22/12/2007 21.42:

Se io compro casa, e il costruttore fallisce entro 2 anni dalla vendita, i creditori possono rifarsi sulla mia casa? e io la perdo?

Da quel che so è così. poi al limite io potro rifarmi dopo x anni e Y spese sulla fidejussione obbligatoria per legge... ma intanto perdo la casa.....pagata regolarmente



mi pare proprio che se ne sia parlato da qualche parte nel forum, ma non ricordo dove...

nel caso trovi qualcosa, prova a riportarlo sul forum


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23/12/2007 02:09
 
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Re:
Ariakan., 22/12/2007 21.42:

Se io compro casa, e il costruttore fallisce entro 2 anni dalla vendita, i creditori possono rifarsi sulla mia casa? e io la perdo?

Da quel che so è così. poi al limite io potro rifarmi dopo x anni e Y spese sulla fidejussione obbligatoria per legge... ma intanto perdo la casa.....pagata regolarmente



si, ma la fidejussione non copre l'eventuale nero e i danni.
23/12/2007 11:03
 
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Bhe ma allora scusate ma in questo periodo MAI MAI comprare del nuovo! è assurdo, la metà dei costruttori e probabile fallisca nel vicino futuro....
23/12/2007 11:18
 
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Re:
Ariakan., 23/12/2007 11.03:

Bhe ma allora scusate ma in questo periodo MAI MAI comprare del nuovo! è assurdo, la metà dei costruttori e probabile fallisca nel vicino futuro....



Questa cosa la ignoravo completamente.
Ma che senso ha rivalersi sulle case vendute? Non sono più del costruttore.
Più mi addentro nelle dinamiche del mercato immobiliare e più rimango senza parole.
[SM=g7576] [SM=g7576] [SM=g7576]

23/12/2007 11:25
 
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Il fallimento del costruttore: quali sono i rischi?
L'acquisto di una casa da una ditta costruttrice può comportare dei rischi. Di cosa si tratta?

Il fallimento della ditta costruttrice
Con la nuova legge fallimentare del 14 maggio 2005 n. 80 un contratto di compravendita immobiliare può essere dichiarato invalido in seguito all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare da parte del curatore fallimentare.

Cosa è revocabile?
L’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare presuppone che

* il contratto di compravendita immobiliare sia stato stipulato nell’anno prima della dichiarazione del fallimento (prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni era prevista un termine biennale);
* non sia stato pagato il giusto prezzo per l’immobile, cioè che al momento della stipula del contratto il prezzo effettivamente pagato risulta inferiore al prezzo di mercato del bene;
* l’acquirente non sia in grado di dimostrare che al momento dell’acquisto non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore. La conseguenza è che l’immobile revocato può poi essere rivenduto in sede d’asta fallimentare ed il ricavato venir ripartito fra i creditori del fallito.


La nuova legge fallimentare prevede che le compravendite di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, non sono soggette all’azione revocatoria fallimentare.

Preliminare d’acquisto
Premesso che Il preliminare d’acquisto (compromesso) sia stato annotato nella conservatoria o nel libro fondiario (vale per l’Alto Adige), l’acquirente ha un credito cd. “privilegiato” e con ogni probabilità il giudice gli assegnerà il bene acquistato.

Chi rischia dunque di perdere quanto pagato?
Da un lato gli acquirenti di beni immobili che hanno stipulato un preliminare d’acquisto non annotato in conservatoria o nel libro fondiario e che contestualmente hanno versato una caparra od un acconto corrono il rischio di perdere la caparra o l’acconto anticipato. Dall’altro lato il rogito (contratto definitivo di compravendita davanti al notaio) per la compravendita di immobili ad uso abitativo, non destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado potrebbe essere, in extrema ratio, dichiarato invalido.

Cosa bisogna fare per porsi al riparo da sorprese?
Si consiglia pertanto di:

* far annotare il contratto preliminare nella “conservatoria”o nel libro fondiario (la firma di tali contratti deve essere autenticata da parte di un notaio) o di farsi rilasciare apposita fideiussione bancaria per le somme pagate prima della sottoscrizione del rogito.
* inserire nel contratto definitivo di compravendita il prezzo effettivamente pagato.

Fideiussione bancaria
Ai sensi della legge del 2 agosto 2004, n. 210 e del relativo decreto legislativo 122/2005, entrato in vigore il 21/07/2005, le ditte costruttrici devono rilasciare agli acquirenti una polizza assicurativa contro i vizi con validità decennale e una fideiussione bancaria che assicuri il pagamento degli acconti o delle rate con validità fino alla sottoscrizione del rogito. Tale obbligo riguarda solamente le ditte costruttrici che hanno richiesto il permesso di costruire o un provvedimento abilitativo o fatto altra denuncia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A ogni acquirente, che non possa usufruire dei vantaggi di queste nuove disposizioni, viene raccomandato di farsi rilasciare contrattualmente una fideiussione bancaria. Questa garanzia tutela l’acquirente nel caso la ditta costruttrice dichiari fallimento.
Fino al 10 agosto 2006 è possibile presentare alla CONSAB la domanda di accesso al Fondo di solidarietà destinato ad indennizzare gli acquirenti di immobili da costruire che, a seguito di fallimento del venditore, abbiano subìto la perdita di somme di denaro o di altri beni oggetto dell’accordo negoziale con il costruttore. Lo prevede un decreto ministeriale del 2 febbraio 2006.

L’accesso alle prestazioni del Fondo è subordinato all’esistenza a carico del costruttore, in ragione della sua insolvenza, di procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva al 21 luglio 2005, nonché alla presentazione della richiesta, per l'immobile oggetto di negoziazione, del permesso di costruire. Ulteriori informazioni e il modulo per la domanda si trovano al sito di Confedilizia



Ma quindi la casa possono o non possono portartela via?
A quanto ho capito uno dei problemi più grossi potrebbe essere il nero.
[SM=g7560]
[Modificato da eurozero 23/12/2007 11:26]
23/12/2007 11:56
 
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Dal pezzo quotato parrebbe che possono ma non per le prime case ad uso abitativo... e che il periodo e stato cmq ridotto ad un anno... almeno questo, i rischi in questo caso sono unicamente per chi compra seconde case
23/12/2007 15:22
 
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Re:
Ariakan., 23/12/2007 11.56:

Dal pezzo quotato parrebbe che possono ma non per le prime case ad uso abitativo... e che il periodo e stato cmq ridotto ad un anno... almeno questo, i rischi in questo caso sono unicamente per chi compra seconde case



Vero, però hai lo stesso rischio se compri la casa da un commerciante, società, o anche solo socio di società SNC... con la differenza che loro non hanno la fidejussione bancaria come il costruttore.

Ma tranquilli, i costruttori non hanno intenzione di fallire, hanno già guadagnato enormemente... a un certo punto "svenderanno" (si fa per dire = profit 100% o poco meno) l'invenduto o l'appena finito (è strapieno di cantieri da terminare)e allora ci divertiremo a vedere gli effetti della valanga... accompagnata dalle svendite delle banche che si ritroveranno sul groppone gli immobili dei pignorati.
E non credo che riprenderanno le cifre versate... Alla larga dalle azioni finanziarie!!!

Scommettiamo le banche faranno svendite e maxiofferte per chi compra in contanti (senza altri mutui...)?
Quest'ultima è una battuta, ma sento che c'è qualcosa di vero...
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