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Giurisprudenza immobiliare, devo pagare due Agenzie immobiliari?

Ultimo Aggiornamento: 03/11/2015 13:45
24/09/2010 10:20
 
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Appartamento visitato con più agenzie immobiliari
Giurisprudenza immobiliare, devo pagare due Agenzie immobiliari? (Fonte: quotidianocasa.it - 24/09/2010)

Chiede un lettore, V.D.L.:

Buongiorno,
vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Vi espongo il mio caso...

Ho trovato un annuncio interessante su internet sull’acquisto di una casa, la mia prima casa.. chiamo e mi risponde l’agenzia n°1 la quale mi fa visitare la casa più volte e giustamente mi fa firmare la presa visione, inoltre mi invia per eMail un riassunto di tutte le spese accessorie che avrei dovuto affrontare nel caso di acquisto dell’immobile stesso...
Indeciso nei gg a seguire continuo a guardare su internet le varie inserzioni e ne trovo un’altra interessante, chiamo e mi risponde l’agenzia n°2... Prendo appuntamento con questa che mi porta a vedere casa con il proprietario/venditore, qui mi accorgo che si tratta della casa già vista con l’agenzia n°1 ma non dico niente, la presa visione è firmata e resto vago con loro dicendo che ci devo pensare ma che volevo cmq avere un’idea delle spese che avrei dovuto affrontare in caso di acquisto, così mi danno appuntamento x il giorno dopo, mi presento nel loro ufficio e mi scrivono le spese dettagliate (notaio, mutuo, assicurazioni, iva, provvigioni agenzia 3%) facendomi firmare lo stesso foglio.
Io volevo solo capire se anche questa agenzia n°2 avrebbe chiesto il 3% cm l’agenzia n°1. Visto che non cambiava nulla ho detto loro che dovevo pensarci e così facendo dopo alcuni giorni sono tornato dalla prima agenzia n°1.
Passato del tempo per decidere se acquistare chiamo l’agenzia n°1, con loro ho fatto la prima proposta, poi la seconda che è stata accettata, il compromesso e il rogito...
Dieci gg dopo il rogito mi contatta l’agenzia n°2 chiedendomi la provvigione per la casa che ho acquistato, anche loro vogliono i soldi perché hanno la presa visione e il riassunto spese accessorie firmato da me...
L’ho combinata grossa senza rendermene conto?? mi chiedono 5mila euro entro 10gg.. pensavo che le mie domande fossero semplici informazioni su un prodotto in vendita, nulla di più...non esiste il libero mercato in questo caso? tra l’altro il venditore non ha stipulato nessun contratto scritto ma verbale con le due agenzie...
Cordialmente

Risponde l’Avvocato Massimo Chimienti

Egr. Signore, a mio avviso l’agenzia 2 non può pretendere nulla in quanto l’attività di mediazione è stata svolta dall’agenzia 1 la quale è riuscita a raccogliere una sua proposta, farla accettare, anche se al secondo rialzo, favorendo così di fatto la conclusione dell’affare.

In caso di contenzioso, basterà dimostrare questo per far decadere qualsiasi richiesta di provvigione.

Se ha documentazione, me la invii pure all’indirizzo massimo@studioavvocatichimienti.com per esaminarla.

Cordialmente.

Avv. Massimo Chimienti

Oltre che sul nostro giornale i lettori potranno apprezzare i pareri dell’Avvocato Chimienti su Facebook attraverso il Gruppo da lui fondato: Novità giurisprudenziali nel settore immobiliare.

Per richiedere un parere legale su argomenti inerenti il settore immobiliare scrivere a: redazione@quotidianocasa.it

Vedi anche:
Una sola provvigione per più agenzie
La giurisprudenza nella pluralità dei mediatori (Fonte: atticoinforma.net - 04 marzo 2010)
La conclusione dell’affare con pluralità di mediatori (Fonte: vetrina.ilsole24ore.com - Avv. Giuseppe Bordolli - Consulente immobiliare 837-2009 pagine 804-807)
Mediazione immobiliare: diritto alla provvigione e pluralità di mediatori (Fonte: dirittoepiemonte.it - Avv. Giuseppe Bordolli)
Mediazione immobiliare: il diritto alla provvigione
[Modificato da marco--- 07/07/2015 16:49]
24/09/2010 10:28
 
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Ottimo contributo [SM=g1750826]

Sto seguendo lo stesso argomento su immobilio

www.immobilio.it/f20/ho-visitato-stessa-casa-due-agenzie-immobiliari-diverse-due-prezzi-diver...

e vi invito a fare attenzione perche' non e' cosi' banale come puo' sembrare a prima vista (almeno per me [SM=g7802]) ed e' facile cascarci in buona fede.

Ad esempio NON vale il viceversa: se l'acquirente avesse concluso tutto con la seconda agenzia la provvigione ed il rimborso spese erano dovute alla prima [SM=g1750163]
[Modificato da (sylvestro) 24/09/2010 10:29]
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24/09/2010 18:58
 
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Parere esperto di Gorio, avvocato sul FOL

"
Diciamo, a mio parere più estensivamente, che l'attività d'intermediazione l'hanno, in vero, svolta entrambe le agenzie, non solo la prima, come potrebbe, al contrario, far indurre a credere, erroneamente, la risposta, molto probabilmente per esigenza di sintesi.
La prima ha avuto l'effetto di portare alla conclusione dell'affare, quindi, senz'altro, con diritto alla provvigione.
Il diritto alla provvigione dellla prima, però, non escluderebbe, a priori, che qualche altro mediatore possa aver maturato, anch'esso, il diritto alla provvigione, mentre la risposta, tagliando corto, potrebbe far credere questo.
La seconda agenzia, invece, non ha diritto anch'essa diritto alla provvigione in quanto la sua attività d'intermediazione, pur svolta e concretizzatasi nell'aver segnalato e fatto visitare l'immobile, non ha avuto alcun apporto causale nella conclusione dell'affare.
Insomma, tra l'attività della seconda agenzia e la conclusione dell'affare non vi è una correlazione di causa - effetto, neanche nel senso che ha agevolato la conclusione dell'affare.
"
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26/09/2010 09:59
 
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Interessante anche la risposta di Soso1972 in FOL, in particolare nel passo evidenziato, la ripartizione della quota della provvigione darebbe un senso all'intera questione.

Marco
Soso1972 - 25/09/2010 10:41

L'intervento di una pluralità di mediatori nella conclusione dell'affare è una fattispecie conosciuta dal cc, infatti l'art.1758 cc stabilisce: se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione”.
La norma può trovare applicazione anche qualora non vi sia uno specifico accordo tra i mediatori fatto salvo il contributo causale alla conclusione dell'affare (che ha una portata differente rispetto alla mera attività pratica)
In altri termini, il mediatore ha diritto alla provvigione se la conclusione dell'affare si trova in diretto rapporto causale con la sua attività ovvero mediante un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare.
E non sembra questo il caso (sempre che i fatti siano questi)

Quando l'affare si è viceversa concluso tramite il contributo causale di più mediatori occorre ripartire la quota della provvigione (presumo in parti uguali in assenza di formulazione pattizia oppure secondo il differente contributo alla conclusione dell'affare)

Resta da capire perché una volta visitata la casa con la seconda agenzia il cliente non abbia dichiarato di aver già visitato l'immobile tramite un diverso mediatore, esponendosi così al rischio (fondato o meno) di fronteggiare la richiesta della seconda agenzia.
[Modificato da marco--- 26/09/2010 09:59]
27/09/2010 11:17
 
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La giurisprudenza nella pluralità dei mediatori
Leggiamo molto bene per evitare di farci trarre in inganno, diffondete queste preziose informazioni! [SM=g6957]

p.s. sono menzionate sentenze della Corte di Cassazione, suppongo che l'attendibilità di quanto sostenuto in materia possa considerarsi elevata.

Marco
La giurisprudenza nella pluralità dei mediatori (Fonte: atticoinforma.net - 04/03/2010)

Secondo la Cassazione, quando diversi operatori concorrono alla conclusione di un affare, ognuno di essi ha diritto a una quota della provvigione in ragione dell’apporto dato. Si tratta quindi, in mancanza di un accordo precedente, di ponderare l’attività e il contributo effettivo dato da ciascun agente e ripartire poi il compenso sulla base di detta valutazione

a cura dell’Avv. Mammani Daniele, legale Fimaa Milano e Fimaa Italia sulla pluralità mediatori

L’articolo 1758 c.c. disciplina l’ipotesi in cui più mediatori cooperino in uno stesso affare, prevedendo che ciascuno di essi abbia diritto a una quota della provvigione.
Le questioni da affrontare in merito all’interpretazione di questo articolo sono sostanzialmente due: a) quando si verifica la cooperazione dei mediatori e quindi può ricorrere la fattispecie prevista dal 1758 c.c.; b) l’entità della provvigione che spetta a ciascun singolo mediatore.
In merito alla prima questione la Cassazione ritiene che tra le attività dei diversi mediatori vi debba essere un rapporto di concausalità, per cui ognuno possa giovarsi dell’attività utile degli altri. Tale attività quindi potrà consistere anche in azioni che integrino semplicemente il lavoro già svolto da altri mediatori (Cass. civ. sent. 17/03/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 13/2/1998 n. 1564).
La stessa Corte ammette che l’incarico a più mediatori possa essere conferito sia ab origine sia in momenti diversi e successivi, precisando la Suprema Corte che: “l’affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante la revoca dell’incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell’ipotesi in cui l’affare sia concluso in dipendenza dell’attività svolta da entrambi i mediatori, la parzialità dal lato attivo dell’obbligazione relativa alla provvigione” (Cass. civ. sent. 8/3/2001 n. 3437).
Si osserva che altro elemento essenziale affinché possa ricorrere la fattispecie dell’art. 1758 c.c. è che l’attività dei diversi mediatori sia volta verso un medesimo incarico, da intendersi sia sotto il profilo soggettivo (le parti interessate all’affare), che oggettivo (il contratto da concludere) (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).
Inoltre, affinché sia ravvisabile questo rapporto di concausalità, l’attività dei mediatori potrà esplicarsi sia contemporaneamente fra loro sia successivamente l’una all’altra, purché però in quest’ultimo caso, l’attività dell’uno abbia tratto beneficio dall’attività svolta dall’altro.
Indifferente, quindi, a giudizio della Corte di Cassazione, è che i mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, essendo indispensabile unicamente che i mediatori si siano potuti giovare dell’attività espletata dagli altri, in modo da non potersi negare un nesso di con causalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare (Cass. civ. sent. 21/6/2000 n. 8443).
La fattispecie prevista dall’art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l’affare avrà diritto alla provvigione; II°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall’altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l’incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375).
La Suprema Corte ha anche precisato che “non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate” (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952)
Con riguardo invece al diritto e alla misura della provvigione l’art.1758 del codice civile risulta essere molto chiaro e la stessa giurisprudenza sul punto si muove con sicurezza e unanimità: è infatti assodato che l’entità della provvigione sia strettamente connessa con l’affare e non con il numero di soggetti intervenuti. Sarà quindi dovuto il pagamento di una sola provvigione per parte soggetto dell’affare (per esempio in caso di compravendita sarà dovuto il pagamento di una sola provvigione da parte del venditore e una sola da parte dell’acquirente) (Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).
La norma del codice dispone infatti che i mediatori che siano intervenuti abbiano diritto a una quota della provvigione.

Al riguardo la Cassazione ha avuto il modo di precisare che ”poiché l’art.1758 c.c. pone la regola della ripartizione pro quota della provvigione, con implicita esclusione della solidarietà, ciascun mediatore ha diritto ad una quota della medesima e l’obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettategli, a meno che non sia stata pattuita la solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, nel caso è liberatorio il pagamento dell’intera provvigione ad uno solo dei mediatori, avendo gli altri azione esclusivamente contro quest’ultimo per ottenere la propria parte” (Cass. civ. sent. 17/3/2005 n. 5766, Cass. civ. sent. 11/6/2008 n. 15484).
Chiarito quindi che ogni mediatore abbia diritto, unitamente ai colleghi che siano intervenuti, a una quota della provvigione, incerta potrebbe risultare l’entità della quota spettante a ognuno e in particolar modo i possibili parametri su cui calcolare tale quota, limitandosi la giurisprudenza ad affermare che “ciascuno dei mediatori ha diritto alla provvigione in ragione del proprio apporto causale alla conclusione dell’affare” (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952, Cass. civ. sent. 8/3/2002 n. 3437). Si tratterrà quindi, in mancanza di espresso accordo tra i vari mediatori, di ponderare l’attività e il contributo effettivo alla conclusione dell’affare dato da ognuno di loro e ripartire, sulla base di detta valutazione, la provvigione tra gli stessi.
[Modificato da marco--- 27/09/2010 11:46]
27/09/2010 11:26
 
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Re: La giurisprudenza nella pluralità dei mediatori
marco---, 27/09/2010 11.17:


...
La fattispecie prevista dall’art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l’affare avrà diritto alla provvigione;
...



... e con questa hai fatto evaporare l'unica "certezza" che credevo di aver maturato [SM=g6949]

Grazie marco [SM=g1750826]

Per il comune mortale l'unica e' evitare di rivisitare lo stesso immobile con piu' agenzie; quando e' possibile.
altrimenti bisogna avvisare tutti e mettersi daccordo.

(E anche in quest'ultimo caso il dubbio che gli accordi verbali possano essere seguiti da richieste scritte tramite avvocato permane)
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27/09/2010 11:41
 
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Re: Re: La giurisprudenza nella pluralità dei mediatori
(sylvestro), 27/09/2010 11:26:

... e con questa hai fatto evaporare l'unica "certezza" che credevo di aver maturato [SM=g6949]

Grazie marco [SM=g1750826]

Per il comune mortale l'unica e' evitare di rivisitare lo stesso immobile con piu' agenzie; quando e' possibile.
altrimenti bisogna avvisare tutti e mettersi daccordo.

(E anche in quest'ultimo caso il dubbio che gli accordi verbali possano essere seguiti da richieste scritte tramite avvocato permane)

Perfettamente d'accordo, se si può è meglio evitare inutili complicazioni, ho evidenziato questi aspetti solo nel tentativo di aiutare chi già si trova in questa situazione.

Anche su FOL l'ho scritto, ribadito più volte, ma mi sembra d'essere stato del tutto ignorato. Vabbe', pazienza...

Marco
27/09/2010 11:46
 
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Re: Re: Re: La giurisprudenza nella pluralità dei mediatori
marco---, 27/09/2010 11.41:

Perfettamente d'accordo, se si può è meglio evitare inutili complicazioni, ho evidenziato questi aspetti solo nel tentativo di aiutare chi già si trova in questa situazione.

Anche su FOL l'ho scritto, ribadito più volte, ma mi sembra d'essere stato del tutto ignorato. Vabbe', pazienza...

Marco



Vale la regola sylvestro: si cerca, si condivide, si discute ... poi chi vuole capire capisce (o chi ha interesse ad approfondire si attrezzera') [SM=g6957]

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28/09/2010 14:55
 
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La conclusione dell’affare con pluralità di mediatori (Fonte: vetrina.ilsole24ore.com - Avv. Giuseppe Bordolli - Consulente immobiliare 837-2009 pagine 804-807)

Il tipo di intervento ammesso

L’art. 1758 cod. civ., come hanno chiarito i giudici, ammette che, in base allo stesso incarico o a più incarichi, l’intervento dei diversi mediatori possa essere:
congiunto o distinto;
contemporaneo o successivo;
concordato o autonomo;
purché gli intermediari abbiano cooperato a mettere in relazione i soggetti dell’affare.

Il pagamento della provvigione

Se non esiste una speciale pattuizione e si applica solo l’art. 1758 cod. civ., ciascun mediatore ha diritto al pagamento di una quota della provvigione, rapportata all’entità e all’importanza dell’attività svolta: in tale ipotesi ciascun mediatore può pretendere dal cliente solo la sua quota, e con il pagamento delle diverse quote i clienti si liberano del debito.

Se è stata pattuita la cosiddetta solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, i clienti possono liberarsi dal debito pagando l’intera provvigione a uno qualunque dei mediatori, ma ciascuno degli altri intermediari può agire per ottenere la propria quota da quello che l’ha ricevuta. Il mediatore non iscritto a ruolo non può pretendere nessuna quota della provvigione e deve restituire quella ricevuta.
[Modificato da marco--- 01/10/2010 21:55]
28/09/2010 14:59
 
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[SM=g1750152] [SM=g1750826]
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28/09/2010 19:01
 
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La discussione in FOL sta evolvendo, di seguito propongo altri utili chiarimenti di gorio.
Nella sostanza, in presenza di una pluralità di mediatori immobiliari, per evitare spiacevoli sorprese occorre innanzitutto mettere da subito le cose in chiaro, ossia mettere al corrente tutti i mediatori della situazione creatasi.

Poi:

1 - tentare di mettere d'accordo i mediatori sulla provvigione, in questo vi sarebbe solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo. Sarebbe il caso più semplice perché pagata l'intera provvigione anche ad un solo mediatore si sarebbe già liberi da ogni vincolo

2 - nel caso di mancata solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, ossia quando non si raggiunge l'accordo descritto al punto 1, allora è preciso onere dell'acquirente (l'obbligato) procedere lui stesso alla suddivisione della provvigione

I due casi sono evidenziati molto sinteticamente in questo post.

Logicamente, se si preferisce evitare queste complicazioni, è bene astenersi dall'effettuare acquisti in presenza di pluralità di mediatori.

Marco
gorio - 28/09/2010 16:12

Sempre ai principi bisogna rifarsi, non esistono le istruzioni per l'uso, che sono sempre fuorvianti.
In caso di pluralità di mediatori, analizzata la fattispecie concreta, stabilito chi ha contribuito, con il concorso causale, alla conclusione dell'affare, si applica l'art. 1758 cod. civ., secondo la lettera dell'art. 1758 cod. civ. non esistono altre applicazioni.
Questo anche quando il mediatore successivo agisca in maniera autonoma e distinta dal precedente, quindi senza accordo tra di loro, ma si agevoli, comunque, dell'attività mediatoria del primo, di modo che la conclusione dell'affare sia per causalità concorrente del primo e del secondo.
Il problema sorge dal fatto che l'obbligazione di chi ha usufruito della mediazione non è di tipo solidale, quindi il cliente deve stare attento a suddividere lui stesso la quota di provvigione tra i vari mediatori.
Questo perché, non essendo una obbligazione, appunto, solidale, qualora il cliente paghi per intero un solo mediatore, credendo di essersi, così, liberato dall'obbligazione, gli altri possono, al contrario, chiedere la propria quota al cliente
e non al mediatore che ha ricevuto l'intero, né il cliente può chiedere la ripetizione dell'indebito dal mediatore che ha ricevuto l'intera provvigione.
Da qui gli equivoci.

gorio - 28/09/2010 17:20

Allora se proprio vogliamo dare una piccola istruzione per l'uso, se nell'affare sono intervenuti più mediatori, secondo i principi generali della causa o concausa, non in accordo tra di loro, conviene sempre, al momento della conclusione, rendere tutti edotti e non pagare per intero l'ultimo, ma fare in modo che trovino un accordo tra di loro per la suddivisione.
Siccome il diritto alla provvigione si prescrive dall'avvenuta conoscenza o conoscibilità della conclusione dell'affare, quindi dalla trascrizione dell'atto di compravendita, e per interrompere la prescrizione è sufficiente una lettera racc. a.r., si rischia, altrimenti, di pagare due volte l'intera provvigione, perché non è un'obbligazione solidale.

gorio - 30/09/2010 21:04
No Seroli mi dispiace, non è per puntiglio, poco m'interessa ti assicuro, ma stai diffondendo false notizie.
Il problema è che tu non capisci il concetto di provvigione, mi dispiace, ma a questo punto mi tocca dirtelo.
La provvigione è il compenso per il mediatore al raggiungimento di un risultato,quindi, essendo quella del mediatore una obbligazione di risultati e non di mezzi, si paga per l'unico risultato raggiunto, cioé l'unico affare concluso e, quindi, pagato, tutti quelli che hanno concorso a far si che si concludesse.
Mi dispiace Seroli, ma non è la prima volta che ti dico queste cose, ma proprio non ci vuoi sentire.
Non è lo stesso caso in cui si danno più incarichi a più avvocati per la stessa causa.
In quel caso, è vero, si pagherebbero tante parcelle quanti sono gli avvocati, in quanto, essendo il lavoro intellettuale del professionista una obbligazione di mezzi, questi viene pagato, a prescindere, per l'attività che svolge, tutti quella che la svolgono.
Questo è il punto che ancora ti sfugge.
Quindi, essendo uno il risultato raggiunto una è la provvigione.
Tu confondi il numero con la quantità della stessa.
Ma anche qui ti bastava ragionare un attimo per capire che, se non vi è solidarietà dal lato attivo, tale concetto si estende anche alla quantità della provvigione.
Quindi, non è sufficiente per l'obbligato trovare l'accordo con uno perché gli altri siano vincolati a quell'accordo.
Questa non è una mia opinione o elucubrazione, questo è il diritto, sancito dalle norme e dalle elaborazioni giurisprudenziali.


gorio - 01/10/2010 21:06

Io credevo che, a questo punto, la questione fosse molto semplice.
L'art.1758 cod.civ. certifica il diritto di tutti i mediatori intervenuti in un singolo affare, conclusosi con il loro intervento, ad una quota della provvigione.
Ciò significa, come più volte detto, che l'obbligato non si libera pagando solo uno per l'intero, bensì, essendo una obbligazione parziaria, è liberato solo quando ciascuno avrà ricevuto la propria quota.
Insomma è obbligato verso ciascuno per quota parte, salvo patto diverso in cui partecipino tutti i creditori.
Stabilito che la provvigione è una sola e, stabilito che l'ammontare della provvigione non varia con il variare dei mediatori, occorre stabilire come suddividere.
E', certamente, opportuno cercare un previo accordo tra i mediatori.
La "mezza", infatti, è un concetto noto a loro e, seppur per lo più utilizzata spontaneamente prima che iniziino le trattative, le ragioni di fondo sono sempre le stesse.
Comunque, qualora ci si trovi davanti a qualcuno irragionevole, è, a quel punto, preciso onere dell'obbligato procedere lui stesso alla suddivisione.
Anticipando le proteste bulimiche del Seroli, preciso che tale onere nasce proprio dall'obbligo al pagamento che lui ha.
Tale obbligo, infatti, è di tipo parziario, l'obbligato, infatti, sarà liberato solo quando avrà dato qualcosa a tutti e, tentato infruttuosamente l'accordo tra i creditori, altro non potrà fare, pena il suo inadempimento.
E' ovvio che chi, poi, si sentirà insoddisfatto potrà rivolgersi alla magistratura, ma vale sempre il discorso fatto prima sul diritto nascente dall'art, 24 Costituzione; si ha diritto, fortunatamente, di fare tutte le cause di questo mondo, anche le più strampalate, salvo pagarne le conseguenze.
I parametri per la suddivisione dovranno essere quelli dell'attività prestata e l'importanza di tale attività ai fini della conclusione dell'affare.
Ad esempio, non sono d'accordo che colui che ha messo in contatto le parti debba percepire meno di chi poi, materialmente, raccoglie la proposta e raccoglie l'accettazione.
Nel percorso che ha portato alla conclusione dell'affare sono entrambe tali attività determinanti, direi pariteticamente.
Il mio consiglio generale, salvo casi particolari, è di agire secondo equità, non scendere sotto al 3% di provvigioni e suddivedere, possibilmente, paritariamente, o poco discostandosi.
Il giudice, a quel punto, di fronte ad un irrazionale attacco che gli potrebbe portare chi vorrebbe di più, difficilmente potrà imputargli qualcosa, molto difficilmente.
[Modificato da marco--- 01/10/2010 22:10]
02/10/2010 11:20
 
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Altro aspetto che mi preme evidenziare è il mediatore occulto, che potrà rivalersi soltanto verso i colleghi che hanno percepito l'intero compenso.

Marco
Mediazione immobiliare: diritto alla provvigione e pluralità di mediatori (Fonte: dirittoepiemonte.it - Avv. Giuseppe Bordolli)

Colui che intende realizzare, nel minor tempo possibile, un'operazione immobiliare (vendita o locazione) è libero di affiancare ad un mediatore uno o diversi intermediari.

Infatti, come ha recentemente sottolineato la Cassazione, né il codice civile, né la legge speciale sulla mediazione n.39/1989 prevedono l'incompatibilità di una pluralità di mediatori rispetto al medesimo affare (così Cass. 8 marzo 2002 n.3437).

La regola, piuttosto, è esattamente di segno diverso, cioè nel senso dell'ammissibilità di una pluralità di mediatori, secondo quanto prevede espressamente la norma dell'art.1758 c.c., che consente alla parte di affiancare ad un mediatore altri soggetti con il medesimo incarico.



La fattispecie prevista dall'art.1758 c.c.

E' opportuno rilevare che l'ipotesi prevista dalla norma di cui sopra ricorre non soltanto quando più mediatori abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa alla conclusione dell'affare, ma anche quando abbiano agito successivamente ed in modo autonomo, purché l'uno si sia giovato dell'apporto utile dell'altro, limitandosi, da parte sua, ad integrarlo ai fini del raggiungimento dell'accordo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i singoli e separati interventi dei vari mediatori e la conclusione dell'affare. La fattispecie in questione, quindi, presuppone che vi sia una pluralità di rapporti intercorrenti tra lo stesso contraente (o gli stessi contraenti) e più mediatori, ciascuno dei quali abbia effettivamente svolto opera di mediazione, contribuendo efficacemente a mettere in rapporto tra loro le parti contraenti; il che non si verifica quando un intermediario si limiti a segnalare l'affare o un possibile cliente ad un altro collega che provveda a procurare l'incontro tra i contraenti o quando, pur essendo stati incaricati diversi mediatori, la conclusione dell'affare non costituisca il frutto di un'azione collettiva ma il risultato di un intervento autonomo di uno di essi da solo sufficiente a far accordare le parti.



Il diritto dei diversi mediatori ad una quota della provvigione.

In base all'art.1758, qualora l'affare sia stato concluso per effetto dell'intervento di più mediatori, secondo le modalità sopra delineate, a ciascuno di essi spetta una quota della provvigione. Pertanto, la parte che si è avvalsa dell'attività dei mediatori può considerarsi liberata dall'obbligo del pagamento della provvigione solo quando abbia corrisposto, a ciascun intermediario, la quota spettantegli: il credito dei vari mediatori, infatti, non è solidale.

Di conseguenza, se la parte corrisponde l'intera provvigione ad uno soltanto dei mediatori, non è liberata verso gli altri e non può agire per la ripetizione dell'indebito pagamento verso colui che l'ha percepita; quest'ultimo, del resto, non è responsabile in solido con la parte che l'ha pagato verso gli altri mediatori. Inoltre, la rinuncia di alcuni mediatori al compenso non autorizza gli altri a pretendere una somma superiore a quella corrispondente alla loro quota. Al contrario, qualora uno dei mediatori risulti non iscritto nell'apposito ruolo della legge n.39/1989 (e, quindi, non possa ottenere alcun compenso), gli altri colleghi potranno percepire la maggior quota che avrebbero potuto pretendere senza la partecipazione del mediatore abusivo. In ogni caso, la parte non è obbligata a pagare una quota della provvigione al mediatore che, pur avendo contribuito alla conclusione dell'affare, abbia agito nell'ombra sulla base di un accordo con l'unico mediatore con il quale il cliente ha trattato: in questa ipotesi il mediatore occulto, per ottenere la sua quota, potrà rivalersi soltanto verso l'altro collega che, per essere stato l'unico ad entrare in relazione con la parte, ha percepito l'intero compenso.

Per quanto riguarda, infine, la misura di ciascun compenso, nel silenzio dell'art.1758, secondo la giurisprudenza, sembra doversi escludere il criterio della parità delle quote, dovendo tale misura essere rapportata all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti.
[Modificato da marco--- 02/10/2010 12:00]
07/10/2010 09:11
 
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Giurisprudenza immobiliare, trattativa contrastata (Fonte: quotidianocasa.it - 07/10/2010)

Caro Avv. Chimienti, buongiorno.

Le voglio porre questo quesito per avere da Lei, esperto in materia, un parere legale.

Io ed il mio compagno, nel ricercare un immobile da acquistare e da adibire ad abitazione principale da cointestare,
abbiamo contattato svariate Agenzie di mediazione per visionare gli immobili che, di volta in volta previsionati sui siti internet delle rispettive imprese di intermediazione immobiliare, ci interessavano.

A tal fine abbiamo inviato richieste di visione circostanziate alle unità specifiche di nostro interesse.

Tra le tante abbiamo contattato la Agenzia A per la visione di due appartamenti.

Fissato l’appuntamento, scopriamo che l’Agente A ci propone due soluzioni differenti, senza far cenno a ciò che avevamo richiesto di vedere. Ci accompagna a visionare detti immobili, due appartamenti su due Comuni differenti ma offerti dalla medesima impresa costruttrice.

Rientriamo in ufficio e ci consegna una copia delle planimetria, senza farci firmare ricevuta del materiale e senza farci firmare il foglio di visita. Uno dei due appartamenti, sebbene da noi non richiesti, alla vista comincia ad interessarci
per spazi e posizione, sebbene ci siano almeno due motivi ostativi nell’iniziare l’eventuale trattativa con il costruttore tramite l’Agenzia A e glieli elenco:
1) prezzo molto alto, con spese di accatastamento e di allacciamento escluse, e a dire dell’Agente assolutamente non trattabile;
2) Non è possibile usufruire della detrazione del 36% dei costi sostenuti per l’acquisto/realizzo del box pertinenziale (art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni – circ. Min. Finanze n.95/E del 12/05/2000 – Risoluzione Ag. Entrate del 05/06/2007 n. 127) perché, a detta dell’Agenzia A, “il costruttore non rilascia la dichiarazione relativa ai soli costi di costruzione del garage per motivi fiscali, perché teme l’intervento dell’Agenzia delle Entrate se vengono dichiarati correttamente tali costi, non lo fa per nessuno”.

Nel proseguire il nostro giro di valutazione generale sugli immobili di nostro interesse entriamo in contatto con l’Agenzia B, che si mostra decisamente molto professionale, proponendoci una iniziale illustrazione approfondita di tutti i costi da sostenere nell’acquisto di un immobile e proponendoci eventuale intermediazione finanziaria per l’accensione di un mutuo.

Con questa visioniamo esattamente gli immobili da noi richiesti e visti antecedentemente sul sito internet, che però sul posto non ci convincono.

Ritorniamo in agenzia per l’appuntamento con l’intermediario finanziario a loro collegato e ragioniamo sul nostro interessamento all’immobile visionato con l’Agenzia A che, seppur da noi non richiesto inizialmente, ci interessa
veramente molto per la distribuzione degli spazi e la localizzazione ma che non abbiamo intenzione di contrattare alle condizioni esposte dall’Agenzia A, soprattutto per l’impossibilità di recuperare in dieci anni il 36% della spesa
di costruzione del box pertinenziale.

Esponiamo quindi molto chiaramente il fatto di aver visionato, seppur senza firmare la presa visione, l’immobile una
prima volta con l’Agente A e chiediamo se questo possa essere un problema per la distribuzione della provvigione nel caso di “affare” concluso con l’Agente B.

Veniamo rassicurati dall’Agente B che nulla può essere richiesto dall’Agente A in quanto non è ancora in essere la trattativa intermediaria, non funge ancora da tramite con la parte venditrice, non si manifesta ancora la causalità dello stesso per la conclusione dell’affare, tanto più non è dimostrabile alcun suo intervento al riguardo non avendo noi firmato alcunché.

In cuor mio, e lo manifesto all’Agente B, dubito pure che non vi sia un rapporto di collaborazione tra l’Agente A e l’impresa costruttrice, visto e considerato che i due immobili dallo stesso fattici visionare e da noi non richiesti sono costruiti dalla medesima impresa, e esprimo che questo andrebbe a inficiare lo status di mediatore normato dall’art. 1754 del codice civile al quale conseguirebbe una eventuale legittima pretesa di provvigione.

Decidiamo quindi di affidare all’Agente B la trattativa, considerata la notevole competenza professionale sino a quel punto manifestata.

Preciso, inoltre, che mentre l’Agente A conserva i riferimenti personali (nome, cognome e numero telefonico, nient’altro) solamente del mio compagno in quanto da questi presi gli accordi per gli appuntamenti in Agenzia, sarò invece io a firmare la proposta di acquisto con l’Agente B, in quanto la mia coparte acquirente assente qualche giorno per motivi di lavoro.

L’Agente B entra subito in contatto con l’impresa costruttrice e ci fa avanzare una proposta di acquisto, ad un prezzo decisamente vantaggioso e di gran lunga inferiore a quello stabilito dall’Agente A.

Tale proposta non viene accettata dall’impresa, ma viene fatta una controproposta di importo più elevato ma comunque per noi vantaggiosa, ovviamente a dire dell’Agente B che ci illustra dettagliatamente il costo di acquisto commerciale fissato sulla base dell’intera superficie dell’immobile da planimetrie (già in suo possesso peraltro, senza utilizzare
quelle rilasciateci dall’Agente A…).

Decidiamo, dopo una paio di giorni di ragionamenti tra me e la coparte acquirente, di procedere con l’accettazione
dell’accordo, proponendo una nuova proposta di acquisto, alle condizioni illustrateci dall’Agente B, prontamente controfirmata dalla parte venditrice, a condizioni finali sempre più vantaggiose economicamente rispetto a quelle
verbalmente (e mai formalizzate) proposte dall’Agente A: soprattutto, è chiara l’ammissibilità a detrazione del box pertinenziale e ci impegniamo a liquidare separatamente in fase di rogito il box senza ricorrere per lo stesso al mutuo.

Tale condizione, per noi davvero sostanziale, è ovviamente accettata dalla parte venditrice. A questo punto, nel fissare l’appuntamento finale, a proposta firmata da entrambe le parti per la consegna materiale della caparra confirmatoria, assistiamo ad una telefonata all’Agente B da parte del costruttore venditore che avanza “l’ostacolo Agente A” il quale, venuto a conoscenza della trattativa in corso, sembra avanzare la pretesa di una provvigione.

Ora, a proposta firmata da entrambe le parti ma non ancora liquidata nemmeno per la parte della caparra, cosa mi consiglia di fare?

Sospendo il pagamento della provvigione a B e “rischio” l’eventuale giudizio con riparto delle quote provvigionali tra più mediatori ai sensi art. 1758 c.c.?

Ma l’Agente A ha fatto davvero il suo mestiere di mediatore? L’Agente A con noi non ha ancora sostenuto alcuna pretesa, a dire il vero il costruttore si è lamentato di “gioco sporco” con l’Agente B, secondo Lei abbiamo qualche obbligo
nei confronti dell’Agente A?

Grazie infinite per la Sua preziosa collaborazione. Cordiali saluti.

Risponde l’Avvocato Massimo Chimienti

Gentilissima signora, le riporto una recentissima pronuncia della Suprema Corte la quale ha stabilito che:

“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto; sicché, secondo la Cassazione, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. (Cassazione – Sezione terza – sentenza 6 marzo – 15 aprile 2008, n. 9884).

In base a tale principio, l’agente immobiliare ha diritto alla provvigione quando ha messo in contatto le parti, purchè, il suo intervento sia stato, in termini probabilistici, sufficiente ad indurre la parti a concludere l’affare. Da come ha esposto i fatti, dubito che alcun merito possa aver avuto l’agente immobiliare nella conclusione del contratto per cui, ritengo che nulla gli sia dovuto. Cordialità. Avv. Massimo Chimienti.

Per richiedere un parere legale su argomenti inerenti il settore immobiliare scrivere a: redazione@quotidianocasa.it
07/10/2010 09:21
 
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Re:
marco---, 07/10/2010 9.11:

Giurisprudenza immobiliare, trattativa contrastata (Fonte: quotidianocasa.it - 07/10/2010)
...
In base a tale principio, l’agente immobiliare ha diritto alla provvigione quando ha messo in contatto le parti, purchè, il suo intervento sia stato, in termini probabilistici, sufficiente ad indurre la parti a concludere l’affare. Da come ha esposto i fatti, dubito che alcun merito possa aver avuto l’agente immobiliare nella conclusione del contratto per cui, ritengo che nulla gli sia dovuto.
...




Grazie Marco [SM=g1750826]

Io mi arrendo [SM=g1748861], faro' in modo di non trovarmi mai in situazioni del genere [SM=g1765139], e' incredibile il grado di indeterminatezza della soluzione di casi simili (purtroppo sempre meno rari)
_____________________________________

23/05/2011 09:45
 
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Giurisprudenza, due Agenzie immobiliari, ma la provvigione è una sola (Fonte: quotidianocasa.it - 23/05/2011)

Offerta d'acquisto non accettata dall'Agente immobiliare perché inferiore alla perizia giurata dell'immobile in questione. Una nuova Agenzia riesce però a concludere l'affare. A chi spetta la provvigione?

Chiede una lettrice, A.U.:

Salve, vorrei un parere legale sulla mia situazione.
Ho visto un appartamento a Roma nel novembre 2010 con una agenzia immobiliare.
La stessa mi ha inviato la piantina catastale dall’appartamento via mail perché ero interessata.
Preciso che l’appartamento è di proprietà di tre persone, una delle quali ha un avvocato come tutore legale nominato da un giudice tutelare in quanto interdetto.
Ho parlato con l’agente immobiliare che aveva l’incarico a vendere in esclusiva e ho manifestato verbalmente la mia intenzione di fare un’offerta.
Poiché la mia offerta verbale era inferiore alla perizia fatta a tutela dell’interdetto, l’agente immobiliare mi ha detto che non poteva accettarla.
Avrei dovuto offrire la cifra stabilita dalla perizia. Quindi ho desistito ed ho continuato a cercare casa.
Ora lo stesso appartamento è in vendita con una seconda agenzia. L’incarico che i proprietari avevano firmato alla precedente agenzia è scaduto.
Sono andata da questa nuova agenzia la quale mi ha trovato l’accordo con i proprietari.
Il problema è che la vecchia agenzia reclama da me il 3% di provvigione in quanto io ho visto con loro l’appartamento (non ho comunque firmato nulla con loro).
Ma visto che la mediazione è stata svolta dalla seconda agenzia, che tuttora sta lavorando per me e alla quale corrisponderò provvigione, come mi devo comportare?
La prima agenzia ha qualche diritto? Può intentare una causa nei miei confronti? Se sì, esiste una sentenza della Corte di Cassazione che può tutelarmi?

Grazie in anticipo. Cordiali saluti
________________________________

Risponde l’Avvocato Massimo Chimienti

Gentilissima signora,
la prima agenzia non avrà nulla a pretendere se la seconda riesce a farle concludere l’affare.
Non si faccia intimidire da illegittime richieste e vada avanti per la sua strada.
Cordialmente.

Avv. Massimo Chimienti
[Modificato da marco--- 23/05/2011 09:46]
09/06/2011 23:49
 
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torno dopo una lunga assenza.
intanto vi posto la massima di questa recentissima sentenza, non appena l'avrò in mano la inserisco tutta:
" Niente provvigione per il mediatore che non si qualifica alle parti come tale"
È necessaria la volontà delle parti di avvalersi dell'opera del mediatore: l'ordinamento non appresta tutela a forme di mediazione occulta o a sorpresa.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12390/11; depositata il 7 giugno)
19/05/2015 12:01
 
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domanda
Mi scuso anticipatamente per l'intrommissione,
Alcuni mesi fà ho visionato una casa con un agenzia immobiliare (1), mi hanno fatto una proposta, ho fatto una controproposta e nulla, un mese dopo mi ha telefonato un'altra agenzia (2) e dichiarando che erano amici della prima agenzia, hanno trattato la stessa casa con margini simili alla mia controproposta, e così ho affittato la casa in questione pagando l'agenzia (2).

L'agenzia (1) non era monomandataria, ma mi ha scritto una raccomandata dicendo che devo pagare anche a loro la commissione.
Mi pare insensato, io la commissione l'ho pagata all'agenzia che ha accettato le condizioni, a che pro questi mi chiedono la 'tangente'?

vale :????

La fattispecie prevista dall’art. 1758 cod. civ. va tenuta distinta da due diverse ipotesi: I°) i diversi mediatori abbiano operato in modo indipendente gli uni dagli altri e in questo caso solo colui che concluderà l’affare avrà diritto alla provvigione; II°) i mediatori abbiano ricevuto incarico chi da una parte (es. venditore) chi dall’altra parte (es. acquirente), in tal caso ognuno avrà diritto alla provvigione solo dalla parte che gli abbia conferito l’incarico (Cass. civ. sent. 17/11/1978 n. 5375).
La Suprema Corte ha anche precisato che “non sussiste il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate” (Cass. civ. sent. 18/3/2005 n. 5952).
19/05/2015 18:24
 
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Benvenuto nel forum! [SM=g6963]

Personalmente non ho certezze in merito, qualche post prima puoi trovare la risposta di un avvocato: link
Ti consiglio comunque d'incrociare più fonti d'informazione, meglio essere cauti. [SM=g6957]

Aggiungo una cosa scontata, sarebbe bene evitare di trovarsi in situazioni del genere.
Nel caso, personalmente, prima accettare, e quindi prima di pagare, metterei a conoscenza entrambe le agenzie della situazione in maniera che si accordassero loro sulla provvigione dovuta.
[Modificato da marco--- 25/05/2015 14:49]
19/05/2015 20:05
 
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Re:
marco---, 19/05/2015 18:24:

Benvenuto nel forum! [SM=g6963]

Personalmente non ho certezze in merito, qualche post prima puoi trovare la risposta di un avvocato: link
Ti consiglio comunque d'incrociare più fonti d'informazione, meglio essere cauti. [SM=g6957]

Aggiungo una cosa scontata, sarebbe bene evitare di trovarsi in situazioni del genere.
Nel caso, personalmente, prima accettare, e quindi prima di pagare, metterei a conoscenza entrambe le agenzie della situazione in maniera che si accordassero loro sulla provvigione dovuta.




Hai ragionissimo,p.s. grazie del benvenuto, ma vedi, la seconda agenzia ci ha marciato parecchio dicendo che erano 'soci' 'amici' e altro ancora, fatto sta che hanno contattato sia noi che il proprietario, erano a conoscenza che volevamo vederla ecc...
19/05/2015 21:59
 
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Re: Re:
Luca Mo'Bastaa Cotta, 19/05/2015 20:05:

Hai ragionissimo,p.s. grazie del benvenuto, ma vedi, la seconda agenzia ci ha marciato parecchio dicendo che erano 'soci' 'amici' e altro ancora, fatto sta che hanno contattato sia noi che il proprietario, erano a conoscenza che volevamo vederla ecc...

Ti capisco, col "senno del poi" per me è semplice consigliare, purtroppo alcune situazioni possono verificarsi, è umano, spero solo che tu non debba spendere soldi per fare valere i tuoi diritti... in bocca al lupo.
07/07/2015 16:02
 
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Ho visionato prima di dicembre con l'agenzia 1 con sede a brescia un appartamento che interessava alla mia ragazza.
Non ho firmato nulla e mi accordo per dopo le festività, dato che loro chiudevano per un eventuale secondo incontro.
Nel mio paese c'è la sede dell'agenzia 2 la quale mi propone lo stesso appartamento, spiego che ho visionato il suddetto con l'agenzia 1, mi dicono che non c'è nessun prolblema e per una questione di comodità porto avanti il mandato con loro, senza visionare l'appartamento.
Con l'agenzia 2 ci accordiamo per stipulare il contratto con l'affittuario, la mia ragazza firma e l'appartamento è suo.
Dopo le feste natalizie, si ripresenta l'agenzia 1 alla quale io ingenuamente dico che ho stipulato il contratto con l'agenzia 2.
L'impiegata alquanto alterata chiede spiegazioni, io mi scuso dicendole che per la mia ragazza era piu comodo poter gestire il tutto con questa agenzia.
La cosa sembra finita li, invece a distanza di due mesi mi chiama l'affittuario dicendo che l'agenzia 1 ha mandato fattura e chiede i soldi della parcella perchè l'appartamento è stato visto con una loro impiegata e visto che è stato affittato vogliono essere pagati.
Mi accordo con l'affittuario per venire incontro alla richiesta facendo alla agenzia una proposta, ma viene rifiutata.
Io allora parlando con l'affittuario esprimo il mio disappunto e metto in chiaro che non voglio pagare nulla.
La settimana scorsa mi chiama l'impiegata dell'agenzia dicendomi che vogliono parlarmi e che hanno una lettera da darmi di interesse legale, e io qui mi spavento e se inizialmente mi metto daccordo per l'incontro , in seguito pensandoci bene mi chiedo cosa vogliano da me.
Anche se ho visionato io l'appartamento , questo è stato affittato alla mia ragazza e non a me, secondo voi devo andare all'agenzia 1 a parlare con loro? Visto che ha parlato di questioni legali , mi devo preoccupare e parlare con un avvocato? Possono in qualche modo ledermi?

Grazie
07/07/2015 16:22
 
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Sei capitato in una situazione sicuramente sgradevole, suppongo però che tu debba pagare una sola provvigione, intanto potresti dare un'occhiata a questo 3D per vedere se riesci a reperire qualche informazione utile, in particolare al post che segue, penso che tu non debba pagare in nessun caso 2 provvigioni.
[Modificato da marco--- 07/07/2015 16:50]
07/07/2015 16:48
 
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Una sola provvigione per più agenzie (Fonte: dirittoerovesci.blogspot.it - 30/03/2011)

Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
Cass. Civile - sez. III, Sent. del 08.07.2010 n. 16157
07/07/2015 17:18
 
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grazie ^__^ vi terrò informati
27/10/2015 11:03
 
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provvigioni agenzie
Buongiorno, sono nuova del forum e vedo ora questo post che somiglia al mio caso ma dalle cui risposte non ho ancora capito chi ha ragione...

A gennaio vediamo una casa su internet, chiamiamo l'agenzia A, ci dice che il contratto col venditore è scaduto ma che hanno ancora le chiavi e possono ancora venderla, dunque andiamo a vederla. Ci piace, ma il prezzo di partenza è troppo alto, e anche se a detta dell'agente possiamo arrivare al nostro budget, di molto più basso, non facciamo neanche la proposta e lasciamo perdere, passando a visionare altre case. Andiamo dunque da un agente mio vicino di negozio e mio cliente, il quale propone altre case che però non ci convincono. Gli descriviamo quindi la prima casa vista con l'altra agenzia, facendogli anche presente il discorso del contratto scaduto. Lui ci dice che stava già facendo la corte al proprietario e che se gli presentiamo un'offerta scritta sicuramente non avrà problemi a vendere tramite lui anziché tramite l'agenzia 1, e che se ci emette regolare fattura questa non potrà mai venire a pretendere qualcosa da noi, cosa che invece farebbe se comprassimo direttamente dal proprietario. Tutto questo ovviamente a condizione di uno sconto da parte dell'agenzia 2...
Facciamo quindi partire una trattativa che si conclude a marzo, due mesi dopo la prima visione dell'appartamento con l'agenzia 1, poi per problemi col mutuo passano mesi prima del rogito, che avviene a settembre.
Ora l'agenzia 1 chiama il mio compagno (era stato lui a firmare la visione dell'appartamento) dicendo a toni molto sostenuti che ci farà causa e chiama il proprietario facendo lo stesso discorso anche a lui.
Torno dall'agenzia 2 che mi dice di stare tranquilla che non possono pretendere niente dal momento che mi hanno solo fatto vedere la casa, cerco di informarmi consultando le leggi, ma da una parte sembrano dargli ragione mentre dall'altra sembrerebbe un caso di pluralità di mediazione... Tra l'altro ho letto da qualche parte che noi siamo tenuti a pagare la provvigione ad UNA SOLA agenzia, dunque se mai l'agenzia 1 dovrebbe pretendere la sua parte dall'agenzia 2, giusto? Come mai allora vogliono fare causa a noi?

Altro dettaglio: la firma della visione l'ha fatta solo il mio compagno (non siamo sposati), che poi ha acquistato solo il 5% del valore della casa, mentre io che ho il 95% non ho firmato niente. Anche vincessero la causa, avrebbero diritti solo sul suo 5% o su tutto l'importo? Perché nel primo caso sarebbe il 3% del 5%, da spartirsi con l'agenzia 2.... praticamente si parlerebbe di tipo 100 euro!! Solo che in quel caso ci sarebbero da pagare le spese della causa persa...

Ci conviene cercare di mediare senza avvocati o fare finta di niente e vedere se davvero intentano una causa? Tra l'altro l'agenzia 2 mi ha detto che se così fosse darebbe il tutto in mano al suo avvocato a spese sue, ciò mi fa pensare che sia molto tranquillo sul fatto di essere dalla parte della ragione...

Spero possiate darmi una dritta.... Grazie in anticipo
27/10/2015 11:31
 
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Re: provvigioni agenzie
lauralayout, 27/10/2015 11:03:

Buongiorno, sono nuova del forum e vedo ora questo post che somiglia al mio caso ma dalle cui risposte non ho ancora capito chi ha ragione...

Benvenuta nel forum Laura! [SM=g6963]
Vediamo se qualcun altro ha qualche idea, personalmente non pagherei comunque la seconda provvigione, come hai scritto non avrebbe senso alcuno pagare una doppia provvigione relativa ad un solo immobile.
La vostra buona fede è comprovata dal fatto che non avete "scavalcato" l'agenzia comperando direttamente dal proprietario, se la strada sarà quella delle vie legali potrebbero spartirsi la provvigione, purtroppo la scadenza del mandato di vendita non vi libera completamente perché l'avete visitato prima con la prima agenzia.
Non saprei cosa consigliare, altri approfondimenti qui:

Diritto alla provvigione del mediatore e relativa prescrizione
Articoli dei Codici Civile e Penale inerenti la mediazione
Diritto alla provvigione del mediatore e relativa prescrizione
27/10/2015 14:34
 
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Grazie Marco per la disponibilità e la rapidità. Mi sono letta i link ma ne so quanto prima, dicono tutto e il contrario di tutto, in alcuni punti dicono che l'agenzia 1 ha diritto alla sua quota anche se non ha portato a conclusione l'affare, in altri punti dicono il contrario... Booohhh
28/10/2015 07:03
 
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Re: Grazie
lauralayout, 27/10/2015 14:34:

Grazie Marco per la disponibilità e la rapidità. Mi sono letta i link ma ne so quanto prima, dicono tutto e il contrario di tutto, in alcuni punti dicono che l'agenzia 1 ha diritto alla sua quota anche se non ha portato a conclusione l'affare, in altri punti dicono il contrario... Booohhh

Infatti, la questione non è semplice, ogni caso differisce dall'altro, se alla fine nessuno vuole mollare occorrerà procedere per vie legali. Per questo occorrerebbe mettere in contatto le agenzie immobiliari prima di concludere l'affare, lasciando a loro il compito di contendersi la provvigione, oppure evitare situazioni di questo tipo, purtroppo in molti, come nel tuo caso, ci finiscono dentro in buona fede.
[Modificato da marco--- 28/10/2015 07:05]
03/11/2015 12:44
 
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Salve a tutti, sono nuova nel forum e ho un quesito...io e mio marito abbiamo visto sul sito dell'agenzia A una casa, siamo andati a visionarla con loro un paio di volte, e la seconda abbiamo portato anche il perito della banca per la stima dell'immobile (quindi l'agenzia A è stata coninvolta in quanto ha anche inviato tramite email al perito la documentazione necessaria). Siamo interessati all’acquisto e abbiamo chiesto di fare una proposta scritta. L’agenzia A ci ha inviato i fogli da compilare e abbiamo visto che la provvigione da loro presa è il 3% con un minimo però di 4.000,00 EURO (la nostra proposta sarebbe di 110.000,00) guardando su internet abbiamo trovato la stessa casa anche dall’agenzia B, e per curiosità mio marito ha chiamato e ha chiesto la loro provvigione, che è il 2% senza minimi. Mio marito vorrebbe procedere con l’agenzia B perché possiamo risparmiare, ma ho il presentimento che l’agenzia A possa far valere un qualche diritto visto che finora abbiamo fatto tutto con loro, anche se non abbiamo mai firmato niente. Inoltre l’agenzia A sul sito internet ha scritto che ha l’esclusiva per questo immobile, quindi anche questo potrebbe essere un problema.
Qualcuno può darmi un parere? Vorrei evitare problemi legali e quant’altro, sennò altro che risparmio!!
03/11/2015 13:45
 
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Il mio personale consiglio è quello di non acquistare con l'agenzia B ignorando completamente l'esistenza dell'agenzia A, a prescindere dal mandato in esclusiva, che blinda ulteriormente il mandato di vendita dell'agenzia A, sicuramente avresti problemi legali, quindi inutili perdite di tempo e anche di soldi.

Prova ad illustrare all'agenzia A la situazione, chiedi che ti vengano incontro, magari mettendo in discussione la proposta di acquisto, prova a forzare la mano senza correre troppi rischi se ci tieni all'immobile, forse è l'unica strada percorribile che non presenti rischi.

E' solo la mia opinione, se altri hanno migliori proposte ben vengano.
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