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Bolla immobiliare - 40° Parte

Ultimo Aggiornamento: 10/01/2012 21:15
12/11/2011 14:30
 
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Parto da un aspetto segnalato in questa discussione



in caso di crisi sistemica, sostanzialmente di default del paese con crollo di conseguenza dei prezzi delle case (inteso crollo non diminuzione sensibile) le banche potrebbero chiedere ai clienti di rientrare dei soldi del mutuo (un po' come coi fidi), in quanto il bene in garanzia non ha + il valore che la banca reputa adeguato.


Brevemente hai preso 100mila, ecco domattina mi devi riportare 100mila.


Non è uno scenario altamente improbabile.



Sembra che le banche possano quindi, a fronte del mutato valore di mercato del bene in garanzia, chiedere al mutuatario di rientrare in parte o completamente.

Parlandone con un amico competente oggi, sembra che questa possibilità sia presente in tutti i contratti di mutuo, come si può facilmente vedere qui leggendo i capitolati collezionati dall'ideatore della discussione.

Prendo ad esempio uno dei capitolati della discussione, quello Barclays, e riporto le parti interessate



ART. 8 ) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO
8.1 La Banca può dichiarare la decadenza del beneficio del termine ed esigere pertanto immediatamente la restituzione delle somme erogate in relazione al Contratto quando la Parte mutuataria è diventata insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva prestato o non ha dato le garanzie che aveva promesso (art. 1186 codice civile).

8.2 In conseguenza della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha diritto di risolvere il Contratto se (art. 1456 codice civile):

....

h) ricorrono le Ipotesi di cui all’art. 6.2 e art. 10.5 delle Condizioni Generali.



Vediamo cosa dice l'art. 1186 codice civile


Articolo 1186. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (1274, 1299, 1313, 1844, 1850, 1867 e seguente, 1877, 2743).



e cosa dice l'art. 6.2 del capitolato del nostro case-study


6.2 Se per qualsiasi causa, nessuna esclusa, l’immobile ipotecato perde valore in modo tale da ridurre, a giudizio della Banca, il margine di garanzia accertato quando è stato concesso il Mutuo, la Banca può chiedere, a seconda dei casi, un proporzionato supplemento d’ipoteca, un’altra idonea garanzia, la parziale restituzione del Mutuo ovvero la risoluzione del Contratto



Dal passo di cui sopra è banale comprendere che la banca può, a fronte di un mutato valore di mercato del bene in garanzia, chiedere al debitore di rientrare in parte o completamente (con la risoluzione succede proprio questo, ovvero la banca chiede indietro i soldi in quanto si rifiuta di essere ancora creditrice) del debito.

IMHO le banche finora hanno esercitato poche volte ed in casi particolari questa clausola, altrimenti avremmo i tribunali pieni di immobili all'asta. Vorrei però analizzare assieme a voi quali possano essere le cause e gli effetti di quanto sopra. Ci tengo a precisare però che non ho dati disponibili (anzi se qualcuno avesse casistiche o esperienze in merito mi farebbe piacere se le postasse)
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