La certificazione energetica degli edifici

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marco---
00martedì 13 agosto 2013 09:25
Informazioni e approfondimenti
Addio certificazione: l'ape è il nuovo attestato energetico di un immobile (Fonte: idealista.it - 04/07/2013)

A soli 18 mesi dal suo ingresso sulla scena immobiliare la certificazione energetica degli edifici (ace) va in pensione. al suo posto arriva l'ape, attestato di prestazione energetica, istituito dal decreto legge 63/2013 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 6 giugno. l'ape è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione, per quelli ristrutturati in modo sostanziale e per tutti gli immobili in vendita o in affitto

l'italia recepisce in questo modo pienamente la direttiva europea 2010/31/ue, visto che con la precedente legge si era prodotto un quadro normativo parziale, oggetto già di multa da parte delle autorità europee. attualmente si va infatti da un estremo all'altro, con regioni come la lombardia che applicano delle multe a chi non dichiara l'ace, che contiene la classe, e l'ipe (indice di prestazione energetica, corrisponde al consumo espresso in kw/h) negli annunci, e altre che non hanno legiferato affatto

cosa cambia:

1. nuove costruzioni e ristrutturazioni

per tutti gli immobili nuovi e per quelli che sono stati ristrutturati scatta l'obbligo dell'ape. nel caso di questi ultimi si mantiene come soglia limite quei lavori che abbiano insistito su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. è il caso dei rifacimenti di pareti esterne, intonaci esterni, tetti o impermeabilizzazioni delle coperture. rientrano sia i lavori di ristrutturazione straordinaria e ordinaria

2. annunci immobiliari

tutti gli annunci di immobili in vendita e in affitto devono riportare l'indice di prestazione energetica (ipe) e la classe energetica corrispondente, nella consueta scala che va da g (la peggiore) ad a+. in fase di contrattazione l'ape dovrà essere resa nota, mentre andrà poi allegata ai contratti di locazione o agli atti di compravendita

3. quanto vale l'ape

la durata è di 10 anni, sempre che non siano intervenuti nel frattempo lavori di ristrutturazioni che richiedano il rifacimento dell'attestato

4. sanzioni

e qui scatta la mazzata, perché le multe per mancata redazione dell'ape nei casi prima indicati (vendita, locazione, ristrutturazione) possono arrivare anche a 18mila euro, da un minimo di 300 euro. ecco le sanzioni possibili

- per il costruttore o il proprietario di un nuovo edificio, o di un edifcio sottoposto a lavori di ristrutturazione, la multa va da 3.000 a 18.000 euro

- per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari in vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro

- nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro

- in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro

- il professionista che redige l'attestato in modo incorretto, senza cioè rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pagherà una multa tra i 700 e i 4200 euro

5. decadimento forzoso

gli edifici o le unità immobiliari che non rispettino il calendario dei controlli obbligatori dell'efficienza energetica degli impianti termici vedranno decadere l'attestato il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla scadenza non rispettata

6. cosa faccio se ho già l'ace

niente panico, sarà valida fino al suo decadimento naturale, a meno che non si facciano dei lavori di ristrutturazione

7. quando entra in vigore

fino a che il governo non emanerà il decreto attuativo tutto resta sospeso e nella fase transitoria valgono le norme sull'ace, sebbene i nuovi certificati avrenno già il nuovo nome. la data massima a disposizione del governo non può superare i 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (6 giugno) quindi sarà l'ennesimo appuntamento estivo in bilico

approfondimenti: visualizza integralmente le disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/ue del parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla commissione europea

Vedi anche:

Attestato energetico, le differenze tra l'ace e l'ape
Attestato di prestazione energetica: vale la norma regionale o quella nazionale?
Attestato di prestazione energetica, le sanzioni previste
marco---
00martedì 13 agosto 2013 09:26
Senza attestato energetico, nulli i contratti di vendita e affitto. passa l'emendamento grillino (Fonte: idealista.it - 07/08/2013)

Un emendamento presentato dal movimento 5 stelle, approvato da governo e commissione finanze, rende nullo qualsiasi contratto d'affitto o di vendita in cui non sia presente l'attestato di prestazione energetica. la norma, scattata da lunedì 5 agosto con la pubblicazione in gazzetta ufficiale delle regole sull'ecobonus, ha mandato in tilt i notai e ha scatenato la reazione di confedilizia: così si strangola il mercato immobiliare. anche gli agenti si ribellano attraverso la fiaip e minacciano di ritirare tutti gli annunci

ricordiamo che dallo scorso mese di giugno sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici. l'ape sostituisce l'ace, anche se, in attesa dei regolamenti attuativi, il calcolo rimane lo stesso. il grande salto lo danno però le sanzioni, fino a 18mila euro, affidate agli enti locali, regioni e comuni, senza però che sia chiaro quali uffici gestiranno la patata bollente

nella legge n.90 del 3 agosto 2013 sono contenute le modificazioni al decreto legge del 4 giugno 2013, n.63. al comma 3 bis leggiamo:

«3-bis. l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»

con l'emendamento del m5s scatta quindi fin da subito la nullità dei contratti, con l'estensione anche a quelli di locazione. quest'ultima novità è ritenuta la vera sciagura da parte di confedilizia, che chiede al governo una proroga fino al 2015 in merito all'obbligatorietà dell'ape per il mercato dell'affitto

il governo si è quindi impegnato a cancellare l'emendamento al più presto, ma almeno fino a settembre sarà difficile che lo faccia. in questo mese valgono pertanto le disposizioni di nullità

ad ogni modo ci troviamo di fronte alla solita sceneggiata italiana. l'ace, in vigore dal primo gennaio 2011, era infatti già obbligatorio, sia per gli affitti che per le compravendite. ma in pratica questo succedeva solo in alcune regioni d'italia, mentre in altre il lassismo normativo era stato totale

a favore di questo emendamento c'è invece l'ance, associazione costruttori edili, secondo cui l'attestato di prestazione energetica obbligatorio avrà il merito di rendere più trasparente il mercato e a orientare le scelte di acquirenti e inquilini
marco---
00mercoledì 2 luglio 2014 21:03
ape, qual è la differenza tra l'attestato di certificazione e quello di qualificazione energetica (Fonte: idealista.it - 02/07/2014)

aggiornando un precedente studio, il consiglio nazionale del notariato ha pubblicato "la disciplina nazionale della certificazione delle certificazione energetica-guida operativa 2014" che contiene importanti chiarimenti sulle differenze che intercorrono tra l'attestato di qualificazione energetica e l'attestato di prestazione energetica

la normativa prevede l'esistenza di due diversi attestati per la certificazione energetica di un edificio

- l'attestato di qualificazione energetica, introdotto dal dlgs n 311 del 2006 e successive modificazioni è una sorta di controllore "ex post" che attesta il rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici delle prescrizioni volte a migliorare le prestazioni energetiche (art 8, c.2, dlgs 192/2005). l'attestato di qualificazione energetica deve essere redatto seguendo le linee guida nazionali per la certificazione energetica

- l'attestato di prestazione energetica (ape), introdotto dal decreto legge n 63/2013 in sostituzione dell'ace, è uno strumento che informa il proprietario, l'acquirente o il locatario circa la prestazione energetica e il grado di efficienza energetica degli edifici. proprio per questo l'attestato di prestazione energetica deve classificare gli edifici e attribuire a ciascuno di loro una determinata "classe energetica"

le differenze

la principale differenza tra attestato di prestazione e attestato di qualificazione energetica è proprio quella che solo nel primo caso è prevista l'attribuzione di una classe di efficienza energetica per l'edificio in esame. inoltre si distinguono anche per le caratteristiche del certificatore. mentre l'attestato di qualificazione energetica "può essere predisposto ed asseverato da un profesionista abilitato alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio", quindi non necessariamente "terzo", l'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da "esperti qualificati e indipendenti" o da "organismi" dei quali dovrà essere garantita "la qualificazione e l'indipendenza"
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