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Acquisto box distante dall'appartamento

Ultimo Aggiornamento: 02/09/2013 22:24
02/09/2013 16:26
 
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E' pertinenza prima casa o no?
salve a tutti......vengo al dunque....vorrei acquistare un box ma la distanza da casa è circa 800 metri...posso acquistarlo pertinenza prima casa?...grazie a tutti
02/09/2013 22:23
 
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Benvenuto nel forum gemon67! [SM=g6963]
Premesso che non sono esperto del settore, nell'attesa che qualcun altro fornisca qualcosa di più preciso ti propongo alcuni link che mi sembra riportino interessanti informazioni, ti consiglio comunque di approfondire e di confrontare diverse fonti per evitare spiacevoli sorprese.
Imu e pertinenze separate (Fonte: fiscal-focus.info - 08/06/2012)

Casi risolti
Proprietario di un appartamento (A/2), possiedo un box auto (C/6) che è ubicato sulla stessa via dell'abitazione principale, ma a 7 numeri civici di distanza (è a 4/500 metri), ed è ovviamente accatastato separatamente. Come deve essere trattata ai fini Imu?

Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile a uso abitativo (art.13 c.2 D.L. 201/2011).
Sulla base di quanto sopra per effetto delle disposizioni del D.L. n. 201/2011, il trattamento riservato dai Comuni alla prima casa si estende dal 1° gennaio 2012, inderogabilmente, anche alle pertinenze dell’abitazione principale, ma solo se esse sono accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e comunque limitatamente a una per ciascuna delle citate categorie.
Come ricordato anche dal Ministero dell'Economia nella circolare 3/DF del 18 maggio secondo la Corte di cassazione la destinazione di una cosa a servizio o a ornamento di un'altra (concetto civilistico di pertinenza) si basa su un criterio fattuale, in base cioè alla destinazione effettiva e concreta. La prova dell'asservimento pertinenziale spetta al contribuente che usufruisce di un beneficio fiscale. Ai fini che interessano, quindi, è irrilevante che il box auto sia situato in un altro palazzo e a 500 metri di distanza e può essere considerato pertinenza.

Legittima l’agevolazione prima casa per il box non attiguo all’abitazione (Fonte: eutekne.info - di Anita Mauro - 03/09/2012)

Link alternativo: Legittima l’agevolazione prima casa per il box non attiguo all’abitazione

Anche il box auto che non sia attiguo all’abitazione può godere dell’agevolazione prima casa se si accerta che, nonostante l’ubicazione, esso è effettivamente e durevolmente adibito a servire l’abitazione, essendo utilizzato esclusivamente come garage per l’auto dei proprietari. Questo interessante principio è stato espresso dalla C.T. Prov. Savona, nella sentenza 8 marzo 2012 n. 15/6/12. Nel caso di specie, due soggetti acquistavano un box auto in una località marittima della Liguria, dichiarando di volerlo adibire a pertinenza della propria prima casa, sita nella medesima località, ma in una diversa strada. Di conseguenza, essi applicavano l’agevolazione prima casa, ma l’Agenzia delle Entrate disconosceva il beneficio, ritenendo che nel caso di specie la distanza tra il box e l’abitazione escludesse l’esistenza del vincolo di pertinenzialità. In seguito al ricorso dei contribuenti, la Commissione tributaria di Savona dava torto all’Agenzia delle Entrate, ritenendo che, nel caso di specie, potesse ritenersi sussistente il vincolo di pertinenzialità nonostante i due immobili fossero ubicati a distanza l’uno dall’altro. Si ricorda che, in relazione al regime fiscale indiretto delle pertinenze, il comma 3 della nota II - bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 espressamente sancisce che, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, l’agevolazione “prima casa” spetta anche “per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze” della prima casa; inoltre, la norma limita l’applicazione del trattamento agevolato ad una sola pertinenza per ognuna delle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. Alla luce di questa disciplina, il box che configuri pertinenza di un’abitazione che abbia goduto dell’agevolazione “prima casa” può godere della medesima agevolazione anche se acquistato successivamente e separatamente dal bene principale, purché anche in relazione all’acquisto del box sussistano le condizioni agevolative. Ai fini dell’applicazione del beneficio in relazione all’acquisto di un box auto è, quindi, indispensabile verificare la sussistenza del vincolo pertinenziale con la prima casa. A tali fini, secondo la C.T. Prov. Savona, è necessario fare riferimento alla definizione codicistica delle pertinenze, recata dall’art. 817 c.c., che, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4599/2006) richiede la sussistenza di due requisiti:
- il requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto;
- il requisito oggettivo “della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una «utilità» al bene principale, e non al proprietario di esso”.

Nel caso di specie, la sussistenza del requisito soggettivo non era in discussione, mentre l’Agenzia delle Entrate negava la sussistenza del requisito oggettivo, a causa della distanza materiale esistente tra l’abitazione e il box. Tuttavia – rileva la Commissione tributaria di Savona – la norma di riferimento non pone alcun parametro spaziale minimo da rispettare ai fini della sussistenza della pertinenzialità, come, peraltro, viene riconosciuto anche dall’Agenzia delle Entrate che, nella circ. 12 agosto 2005 n. 38 (§ 7), riconosce la possibilità di estendere il regime agevolativo alla pertinenza “situata in prossimità dell’abitazione principale”. In ogni caso, secondo la Commissione, la verifica dell’esistenza del rapporto pertinenziale richiede un esame preciso del caso concreto, che tenga conto anche della peculiarità del territorio. In particolare, a parere della Commissione, nel caso di specie l’esistenza del legame di pertinenzialità tra box e abitazione non potrebbe essere escluso dalla lontananza tra tali beni, tenuto conto che: - in Liguria, la scarsità di parcheggio nei periodi estivi rende impossibile parcheggiare in centro la propria autovettura, sicché è possibile che l’utilizzo di un parcheggio situato a metà strada tra l’abitazione e il mare sia funzionale al raggiungimento del mare senza problemi; - l’Agenzia delle Entrate non ha mai contestato il fatto che i proprietari effettivamente parcheggino nel box la propria auto e che questo sia adibito a tale esclusiva funzione.
[Modificato da marco--- 02/09/2013 22:24]
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