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Reazione delle associazioni ad una segnalazione di pericolo

Ultimo Aggiornamento: 29/01/2011 10:51
21/09/2010 11:51
 
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e' tutto legale....
In questi giorni ho fatto qualche ricerca ma ho deciso di non chiedere favori ad amici che lavorano in sgr,sim e banche per chiedere spiegazioni tecniche sugli strumenti finanziari emessi dalle societa' veicolo per concentrarmi invece su un documento di bankitalia.

Questa lettura scaricabile dal sito di bankitalia (quindi facile da trovare no?) credo dovrebbe dare quello spunto alle associazioni per chiedere a nome dei consumatori una maggiore trasparenza nel settore delle cartolarizzazioni...anche perche' una volta comprata la fregatura non se ne esce piu'(bankruptcy remoteness).

Vale la pena perderci una mezza giornata....

Riporto i punti essenziali(FONDAMENTALI!!!!):
Le esenzioni dal regime delle revocatorie contenute nella legge sulle cartolarizzazioni, mentre condividono con le altre esenzioni del genere l’esigenza di contemperare la tutela della par condicio creditorum con la speditezza e la certezza delle transazioni
commerciali, dando maggior risalto alle seconde, sono caratterizzate, in particolare, dall’esigenza di incentivare: “lo sviluppo del mercato dei capitali” tramite: “l’introduzione e la diffusione di strumenti finanziari innovativi” perseguendo così “l’utilità sociale conseguente al più agevole ricorso al finanziamento anche attraverso lo smobilizzo dei crediti”.
Si può anche osservare come le disposizioni tendenti a creare la bankruptcy remoteness possano essere considerate come l’altra faccia della medaglia dell’essere i titoli di cartolarizzazione ed i c.b., obbligazioni ad esigibilità limitata (limited recourse) nel senso che i portatori di queste obbligazioni possono soddisfare i loro diritti esclusivamente sul patrimonio separato e non su quello dell’emittente (dato che la separazione è biunivoca), anche se la posizione dei portatori di c.b. è diversa in quanto essi possono usufruire anche della garanzia prestata dal veicolo.
Va inoltre considerato come le norme di esonero dall’azione revocatoria che ci si accinge a commentare vadano nella stessa direzione delle nuove disposizioni in materia di revocatoria fallimentare introdotte con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80 che limitano fortemente il ricorso a tale strumento facendo venir meno il suo utilizzo in funzione indennitaria.
L’art. 4, comma 3 della Legge prende in considerazione l’ipotesi del fallimento dei debitori ceduti e stabilisce un’esenzione assoluta dalla revocatoria per i pagamenti da essi effettuati a favore della cessionaria, che restano quindi stabilmente acquisiti al patrimonio separato destinato alla soddisfazione dei portatori dei titoli.
È stato opportunamente osservato in dottrina come, in questo caso, la disposizione di esonero non sia mitigata dalla possibilità per il fallimento del debitore ceduto di proporre la revocatoria nei confronti del cedente provando che egli: “conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario”, prevista dall’art. 6 della l. n. 52/1991 sul factoring ritenendo quindi che tale ultima disposizione non possa essere applicata analogicamente alle cartolarizzazioni



Non ci sono prove di una truffa ma solo di un sistema finanziario e legislativo che non protegge i risparmiatori o gli investori(es fondi pensione o assicurativi magari degli stessi emittenti) se venissero colpiti da una perdita dovuta a un mancato pagamento dei mutui, che costituiscono il sottostante del titolo comprato, nonostante chi li cede al venditore(banca a veicolo) sappia che sono in perdita.
Ci sono inoltre alcune prove indiziare,il livello di gravita' e' soggettivo, che portano a pensare ad un comportamento da parte delle banche di oscuramento delle stesse fin quando gli strumenti finanziari derivanti non sono stati propriamente ceduti a qualcun altro.

La pratica non e' nuova e quindi prevenire in questi casi e' meglio di curare....sempre che si possa curare un domani.
Parmalat non ha insegnato nulla?

Poi magari le associazioni si potrebbero occupare pure del mutuo inteso come utilita' sociale... [SM=g7576]






No. 58 - Italian Regulation on Covered Bonds
Enrico Galanti and Mario Marangoni - June 2007
TESTO IN ITALIANO
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quarigi/qrg58/en_qrg_58
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
“Banche e crisi d’impresa. L’azione revocatoria fallimentare”
www.giurisprudenza.unimore.it/on-line/Home/Servizi/documento710...
[Modificato da pax2you 21/09/2010 14:14]
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