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legge e mutui nella storia italiana

Ultimo Aggiornamento: 14/02/2012 16:32
13/10/2010 15:49
 
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Tramite una personale indagine sto cercando di ricostruire il percorso storico delle percentuali di credito legalmente erogabile in rapporto al valore immobiliare dato in garanzia, ovviamente prendetela con le dovute riserve.

La regolamentazione 'dovrebbe' nascere a fine del 1800 tramite la legge del 22 febbraio 1885 successivamente aggiornato con il regio decreto del 16 Luglio 1905 n.646 poi con il D.P.R. 21 gennaio 1976 n.7 e da ultimo con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n.385.

massimo 50%/60% del valore immobiliare nessun limite di durata
Regio Decreto 16 luglio 1905 n.646
Art. 12.
a) di prestare una prima ipoteca sopra immobili e
fino alla met… del loro valore, somme rimborsabili con
ammortizzazione;
e) di incaricarsi gratuitamente dell'esazione di
cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia
sopra la banca, di assegni sulle casse dello Stato, delle province e
dei comuni, di interessi e dividendi di societ…, aventi guarentigia o
sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in
conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite
nell'acquisto di cartelle fondiarie, o nel pagamento di annualit…, di
scadenza posteriore all'effettiva riscossione. Quando il mutuo
richiesto sia esclusivamente destinato a liberare la propriet… rustica
dal prezzo residuale di acquisto o dall'onere enfiteutico, l'istituto
potr… prestare fino a tre quinti di valore. Non sar… di ostacolo
alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni
ipotecarie eventuali, quando il valore di esse, unito alla somma da
mutuare o da acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da
anticipare in conto corrente, non ecceda la met… o i tre quinti del
valore degli immobili a seconda dei casi contemplati dalla presente

groups.google.com/group/it.diritto/msg/14b04edf66acfd98?

massimo 50% del valore immobiliare e 'forse' massimo 25 anni di durata
Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7
Art. 2.

Il credito fondiario ha per oggetto:

a) la concessione di mutui garantiti da ipoteca di primo grado su immobili il cui valore cauzionale sia almeno pari al doppio delle somme mutuate ammortizzabili ratealmente in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e non superiore a 25 anni. Quest’ultimo termine può essere modificato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, per i mutui non ancora stipulati.

guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/12/83230.shtml

massimo 75% del valore immobiliare e nessun limite anni di durata

Legge dello Stato 06/06/1991 n. 175

Capo II - OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO
Art. 4. - 1. Il credito fondiario ha per oggetto:
a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse.

www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1991/175/revisione-della-normativa-in-materia-di-credito-fondiario-edilizio-ed-altre-opere-pubbliche._32eeaad7-929a-4c90-bce2-ff9f2d606...

massimo 100% del valore immobiliare e nessun limite di anni di durata
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
DELIBERAZIONE CICR 22 aprile 1995
1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito
fondiario e' pari all'80 per cento del valore dei beni
ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli
stessi. Tale percentuale puo' essere elevata fino al 100
per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative,
rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative,
polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di
annualita' o contributi a carico dello Stato o di enti
pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie,
secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.

www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/cicr/delibera_1995-04-...

ps
Secondo la fonte citata per il regio decreto del 1905 risulta un altro decreto che potrebbe definire il rapporto tra valore immobiliare e mutuo concessibile e si tratta del regio decreto del 05.05.1910 n. 472

thanks to:
Loziodigekko

[Modificato da pax2you 14/02/2012 16:32]
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