00 27/02/2013 14:57
Re:
a.licinio, 2/27/2013 9:38 AM:

Salve a tutti, mi inserisco in questa discussione interessante per chiedere a chi può darmi informazioni come funziona concretamente la procedura esatta dell'accollo (liberatorio) tra privati. Sto comprando casa e vorrei farmi carico del mutuo già accesi (banca barclays) Gli attuali proprietari mi hanno detto che non dobbiamo andare in banca insieme (come credevo) ma che io e mio marito dobbiamo fare tutto da soli preparando le pratiche per un nuovo mutuo e poi con il riferimento al numero di contratto, chiedere se è possibile l'accollo....è giusto così?

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Personalmente purtroppo non ho cultura in merito, leggendo qua e là in rete ho trovato questo breve testo, ma mi sembra che ribadisca concetti già noti, in ogni caso eccolo qui.
In cosa consiste l'accollo del mutuo? (Fonte: mutuoeprestito.com)

L'accollo in diritto è un negozio giuridico regolato dall'art. 1273 del codice civile, questo contratto prevede un accordo tra il debitore (accollato) ed un terzo
(accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollante) liberando il primo dall'obbligazione di pagare alle scadenze le somme dovute.
In sostanza L’accollo libera il debitore che ha originato un debito dal peso di onorare alle dovute scadenze il debito stesso.
Quando parliamo di accollo di mutuo si intende quindi il subentro nel debito da parte del nuovo proprietario della casa rispetto al precente proprietario.
Questo tipo di negozio giuridico offre dei benefici non indifferenti nei confronti dell'accollante, il quale ha la possibilità di subentrare nel contratto di mutuo esistente ed alle stesse condizioni, senza dover sopportare tutti gli oneri e le spese per istruire una nuova pratica di mutuo.
Il subentrante/accollante dovrà quindi occuparsi di onorare i pagamenti delle rate alle scadenze previste dal piano di ammortamento, liberando completamente il soggetto accollato che aveva costituito il finanziamento.
L'accollo può avvenire in modo cumulativo oppure liberatorio, nel primo caso è previsto la costituzione in solido di entrambi i soggetti che stipulano il contratto, vale a dire che se l'accollante non provvederà ad onorare il debito, sarà l'accollato a rispondere del mancato pagamento e provvedere a soddisfare il creditore in prima persona.
Nell'accollo liberatorio invece colui (accollato) che costituì il finanziamento viene completamente liberato dalle obbligazioni contratte lasciando l'onere del pagamento completamente a carico dell'accollante.