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CODICE CIVILE CAPO XI – DELLA MEDIAZIONE (1754-1765) (Fonte: studiocabella.com)

Codice civile art. 1755: provvigione il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. Commento : il diritto ad ottenere una provvigione è previsto dal c.c. art. 1755, quando l’attività di intermediazione di una parte ha contribuito, in un rapporto causale, alla conclusione dell’affare. Per attivare il diritto alla provvigione, in effetti, basta che ci sia stata una messa in relazione delle parti; che da questa sia poi disceso un ampio e articolato processo di formazione della volontà delle parti è fenomeno del tutto irrilevante ai fini della formazione del diritto di percepire la parcella da parte dell’intermediatore. In effetti, all’intermediario non è neanche richiesto di partecipare alla trattativa su prezzo e condizioni, ciò che conta è il solo fatto che senza la messa in relazione non si sarebbe instaurata nessuna trattativa (cd. rapporto causale). codice civile art. 2950: prescrizione del diritto del mediatore si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (1755). commento : il diritto da parte del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in 12 mesi decorrenti dalla conclusione dell’affare, nei casi di bene iscritto a registri vale ad esempio il rogito ossia l’acquisto notarile.