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Cassazione: “provvigione dovuta solo se mediazione è palese”

08/07/2011 -

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 12390 del 7 giugno 2011, ha stabilito che, affinché possa sorgere il diritto alla provvigione per il mediatore, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo, quindi, note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà.

Lo spunto viene dalla vicenda di un mediatore che era ricorso in giudizio per il recupero della provvigione, denunciando di essere stato estromesso dalle parti dopo che l’affare si era difatti concluso grazie al suo intervento.

Dal momento che è risultato che l’agente immobiliare non si era mai qualificato come mediatore, sebbene avesse favorito l’incontro tra le parti in qualità di amministratore delegato di un ente, la Corte ha ritenuto che lo stesso non avesse diritto alla provvigione sulla base del fatto che la parte non era stata messa in condizione di conoscere la qualifica di mediatore.

Nella mediazione, affinché maturi il diritto alla provvigione è quindi necessario che l'attività del mediatore, secondo la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sia svolta in modo palese, e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà, non essendo sufficiente che le parti abbiano concluso l'affare grazie all'attività del mediatore se non siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non abbiano perciò neppure potuto valutare l'opportunità di avvalersi o no della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri .

“Perché sorga il diritto alla provvigione è necessario - commenta il presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi – che gli agenti immobiliari e i mediatori svolgano la propria attività in modo trasparente, palesando alle parti la propria qualità di mediatore e i servizi offerti. Per Fiaip – continua Righi - occorre innalzare il livello di controlli presso le Camere di Commercio ed aumentare le sanzioni contro l’abusivismo nel settore immobiliare.

La sentenza rappresenta per Fiaip un contributo importante alla lotta all’abusivismo che fa chiarezza e riconosce l’importanza della figura professionale dell’agente immobiliare”.

Fiaip, ormai da anni si batte contro il fenomeno dell’abusivismo che, oltre a produrre gravi danni alla filiera immobiliaregenera evasione fiscale che il Centro Studi Fiaip ha calcolato in 450 milioni di base imponibile, quale evasione derivante da provvigioni pagate illegalmente in Italia.
[Modificato da (sylvestro) 08/07/2011 18:40]
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