00 16/08/2009 13:11
IL MEDIATORE IMMOBILIARE INADEMPIENTE PERDE IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
Ho sottoscritto come acquirente, una proposta di acquisto per una casa cointestata (marito moglie, persone fisiche), accettata dalla parte venditrice. Ho scoperto in modo autonomo che il marito è socio accomandatario, e la moglie e i figli sono accomandanti di una Sas. L’agenzia ha adempiuto ai propri obblighi previsti dall'articolo 1759 del Codice civile?Come posso tutelare l’acquisto in riferimento al fallimento della società tra preliminare e rogito? La trascrizione del compromesso mi dà una precedenza? Posso sospendere il pagamento delle commissioni di agenzia, altrimenti dovute al compromesso e imporre all’agenzia di attendere fino al rogito?

Gli obblighi del mediatore secondo la CassazioneÈ anche vero, peraltro, che la stessa Cassazione (sentenza 822/2006) ha precisato che in base alla disciplina codicistica e professionale, il mediatore non è tenuto in difetto di uno specifico incarico, al compimento di indagini di natura tecnico-giuridica come, ad esempio, l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali e ipotecarie.
La Cassazione ha quindi concluso che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione (che si svolge in ambito contrattuale), specifiche indagini di natura tecnico - giuridica, è tuttavia tenuto a un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente; principio affermato dalla Suprema corte con riferimento a fattispecie in cui la grave situazione debitoria del venditore di un immobile non poteva sfuggire al mediatore che avesse esaminato i libri contabili della società di pertinenza del predetto venditore e avesse consultato il bollettino dei protesti, nell’ambito di una elementare attività di conoscenza di circostanze indispensabili per svolgere correttamente il ruolo di intermediario professionale (Cassazione, sentenze 16009/2003, 6389/2001; e 5197/99). Alla luce di quest’ultima pronuncia, si potrebbe sostenere che il mediatore avrebbe dovuto verificare l’eventuale "fallibilità" del soggetto venditore (caratteristica tipica del socio accomandatario di Sas) e comunicare tale circostanza all’acquirente.Se pertanto si dovesse concludere nel senso dell’inadempimento del mediatore a un obbligo allo stesso imposto dalla legge se ne dovrebbe concludere per la non debenza della provvigione.
www.casa24.ilsole24ore.com/cerco-casa/esperto/2008/04/25/148636.php?uuid=a1c6c606-1270-11dd-bc60-00000e251029&DocRulesVie...


Caro Roberto, pensaci se è giusto prendere un compenso di 9.000-12.000 euro per la mediazione.
Allora un medico quanto dovrebbe prendere al mese, visto che ha più di un paziente al mese, che lavora di notte e che risponde penalmente per alcuni “incidenti” di percorso (dovuti ovviamente a negligenza, etc.)? E cosa dovrebbero guadagnare persone che fanno altri mestieri dove ci sono responsabilità civili e di natura penale, con salari di 1500-2000 euro al mese? Facendo i debiti confronti è facile dedurre che gli AI sono una categoria privilegiata. Meno privilegiati sono i nostri portafogli.
[Modificato da stelafe 16/08/2009 22:52]