Spero non sia gia' stato discusso ..
La sentenza della cassazione del luglio 2009 n. 16382 ha stabilito in maniera
fortemente innovativa come l'operare su mandato di una delle parti configuri una mediazione atipica cui si debbano applicare gli articoli del cc relativi al mandato. In allegato la circolare fimaa esplicativa.
"La Suprema Corte, nella motivazione della sentenza in commento, introduce importanti novità in materia di qualificazione del rapporto tra agente immobiliare e cliente, giungendo a sostenere una tesi assolutamente innovativa, e di sicuro effetto (dirompente).
Partendo dal presupposto, oramai consolidato, dell’esistenza di una mediazione c.d. tipica contrapposta ad una mediaizone cd. “atipica”, giunge a identificare la prima nell’ipotesi di assenza assoluta di ogni incarico all’agente immobiliare da parte dei soggetti intermediati. Il mediatore quindi si interporrebbe tra gli stessi di propria iniziativa, senza essere indotto a ciò da nessuno dei contraenti, attraverso un’attività caratterizzata dall’assoluta autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi incarico ricevuto dalle parti intermediate.
Tale attività, secondo i giudici di legittimità, sarebbe quella disciplinata dal nostro codice civile, all’art. 1754 e ss., e quindi rappresenterebbe la mediazione tipica, proprio perché espressamente disciplinata.
Laddove invece, e diversamente, l’agente immobiliare avesse ricevuto un incarico da una delle parti intermediate, nella fattispecie in esame il venditore, non si ricadrebbe più nell’ipotesi della mediazione tipica, ma in quella della mediazione atipica, assimilabile come disciplina, secondo i giudici della suprema corte, al contratto di mandato.
In altre parole tutte le volte in cui il mediatore agisca non sulla base di un motu proprio, ma per incarico (scritto o verbale) di uno dei contraenti, non potrebbe essere applicata al relativo rapporto la disciplina prevista dagli articoli 1754 e ss del codice civile, ma troverebbero applicazione le norme sul mandato, ovvero quelle contemplate dagli artt. 1703 e seguenti del codice civile, con tutte le debite conseguenze."