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Si al rifiuto di corrispondere la provvigione in presenza di una irregolarità urbanistica non comunicata.
Mediazione immobiliare: sì al rifiuto di corrispondere la provvigione in presenza di una irregolarità urbanistica non comunicata.
Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16623
La mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione.


commenti:
Tutto quanto il mediatore è tenuto a conoscere per la professione che svolge, e per la quale pretende una provvigione, ne corrisponde un preciso dovere di informare preliminarmente il potenziale acquirente. Se le informazioni omesse sono tali che se conosciute tempestivamente avrebbero indotto il potenziale acquirente da non proporre la promessa d'acquisto e/0 il preliminare, ne discende in capo al mediatore non solo il non diritto alla provvigione, ma anche una eventuale responsabilità risarcitoria ove la parte lesa documenti i danni subiti da detta negligenza.
[Modificato da ccc56 20/02/2011 17:24]
ccc56