00 19/01/2012 12:20
accettazione della proposta/preliminare
la proposta che diventa preliminare dopo accettazione del venditore.

Il codice dice che il proponente deve venirne a conoscenza, non richiede la controfirma dello stesso a meno che sulla proposta non sia espressamente richiesto. Fa fede sempre quello che c'e' scritto sulla proposta/preliminare.
L'art. 1326 c.c. recita testualmente:
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
cioe' se sulla proposta c'e' scritto che l'accettazione deve essere in forma scritta per fax e te la mandano per raccomandata quella proposta puo' essere rifiutata dal proponente.
se invece c'e' scritto solo in forma scritta senza specificare allora
valgono tutte le forme scritte.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
cioe' se il venditore rilancia alzando il prezzo proposto dall'acquirente o aggiunge qualcosa di nuovo alla proposta, senza accettare, ovviamente la proposta ricevuta, il proponente puo' se non d'accordo semplicemente aspettare che la proposta scada e il contratto non ha effetto.

[SM=g7576] [SM=g1746735]
[Modificato da ccc56 19/01/2012 12:25]
ccc56