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Bolla immobiliare - 17° Parte

Ultimo Aggiornamento: 19/01/2009 22:04
16/01/2009 11:02
 
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Re: Re: Re: comunicazione di servizio
laplace77, 16/01/2009 2.46:




qualcosa hanno fatto, altrimenti che pubblicano in GU?

qualcosa che hanno annunciato, spesso confusamente


ma carta canta, per cui chiedevo supporto nell'esaminarla!






E' tosta.
Io qualcosa di legalese la so leggere, ma non è che sia così semplice se ci mettiamo di mezzo pure il mondo finanziario.

Se hai idea di cosa cercare, collaboro volentieri: ieri sera avevo trovato questo.

La circolare che hai postato sembra sia solo la pubblicazione dei provvedimenti fasulli a favore dei mutuo-strozzati.

Cioè:
- il governo ha approvato il DL per la finanziaria, contenente anche norme in materia "anti-crisi";
- a seguire, si traduce in una circolare ministeriale del MEF per l'attuazione di quanto stabilito nel DL, per l'attuazione delle norme;
- la circolare viene pubblicata in GU per la diffusione del testo del provvedimento.

Credo che per questa circolare non ci sia molto da analizzare, o sbaglio?

gazzette.comune.jesi.an.it/2009/4/4.htm



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 29 dicembre 2008 , n. 17852
Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa.


Ag1i istituti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
Premessa.
L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre
2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano
calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari
al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il
tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e,
comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle
condizioni contrattuali in essere.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto
di operazioni di rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge
28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi
dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate da
corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, e' posta
a carico dello Stato. E' previsto inoltre che, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalita'
tecniche per il pagamento della differenza.
Nelle more della procedura di conversione del decreto-legge n. 185,
si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi per la
concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.
Modalita' per la corresponsione del contributo.
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione
dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009
- ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge n.
185/2008 - viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo
per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso
del 2009.
Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica
all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficolta' di carattere
organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il
contributo gia' per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa
l'obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi,
che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese
di febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni
effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere
accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui e'
relativo.
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite,
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene
corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e di pagamento (servicer).

Roma, 29 dicembre 2008

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

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