La conclusione dell’affare con pluralità di mediatori (Fonte: vetrina.ilsole24ore.com - Avv. Giuseppe Bordolli - Consulente immobiliare 837-2009 pagine 804-807)
Il tipo di intervento ammesso
L’art. 1758 cod. civ., come hanno chiarito i giudici, ammette che, in base allo stesso incarico o a più incarichi, l’intervento dei diversi mediatori possa essere:
– congiunto o distinto;
– contemporaneo o successivo;
– concordato o autonomo;
– purché gli intermediari abbiano cooperato a mettere in relazione i soggetti dell’affare.
Il pagamento della provvigione
Se non esiste una speciale pattuizione e si applica solo l’art. 1758 cod. civ., ciascun mediatore ha diritto al pagamento di una quota della provvigione, rapportata all’entità e all’importanza dell’attività svolta: in tale ipotesi ciascun mediatore può pretendere dal cliente solo la sua quota, e con il pagamento delle diverse quote i clienti si liberano del debito.
Se è stata pattuita la cosiddetta solidarietà dell’obbligazione dal lato attivo, i clienti possono liberarsi dal debito pagando l’intera provvigione a uno qualunque dei mediatori, ma ciascuno degli altri intermediari può agire per ottenere la propria quota da quello che l’ha ricevuta. Il mediatore non iscritto a ruolo non può pretendere nessuna quota della provvigione e deve restituire quella ricevuta.[Modificato da marco--- 01/10/2010 21:55]