clausole nella proposta/preliminare
1757. Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione
sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione
risolutiva, il diritto alla provvigione
non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
[Modificato da ccc56 16/11/2012 19:00]
ccc56