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Come tutelare i propri risparmi da un eventuale fallimento della banca

Ultimo Aggiornamento: 31/12/2015 09:34
02/01/2013 12:23
 
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FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Domande e risposte più frequenti (Fonte: fitd.it)

IL LIMITE DI COPERTURA E’ PER DEPOSITO O PER DEPOSITANTE?
R. Con decorrenza 7 maggio 2011 il limite di copertura per depositante è stato portato da 103.291,38 euro a 100.000 euro, per effetto del Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE nell'ordinamento italiano.

IL LIMITE DI COPERTURA SI APPLICA PER OGNI BANCA O PER TUTTO IL SISTEMA BANCARIO ?
R. Il limite di copertura di 100.000 euro è applicato a ogni banca aderente al FITD.
Es: se un depositante possiede due c/c in altrettante banche, il livello di copertura è pari a 100.000 euro su ciascuna banca.

SE HO UN CONTO COINTESTATO, QUAL È IL LIVELLO DI COPERTURA?
R. La tutela offerta dal FITD è per depositante, dunque nel caso di un conto cointestato la garanzia è di 100.000 euro per ciascun depositante, a condizione che i depositanti titolari del conto cointestato non possiedano altri conti correnti presso lo stesso istituto.
ES.1: il conto cointestato ammonta a 100.000, i cointestatari cono 2 --> a ciascun cointestatario spettano 50.000 euro;
ES.2: il conto cointestato ammonta a 300.000, i cointestatari sono 2 --> a ciascun cointestatario spettano 100.000 euro.

COSA SUCCEDE SE HO PIU’ CONTI NELLA STESSA BANCA?
R. La garanzia è per depositante e per banca, indipendentemente dal numero di conti aperti presso uno stesso istituto. Ai fini dell’applicazione del livello di copertura di 100.000 euro si procede a cumulare i depositi dei vari conti intestati alla stessa persona.
ES.1: il depositante X ha 3 conti presso la banca A, uno di 10.000 euro, uno di 100.000 euro e uno di 50.000 euro. Il saldo è 160.000, il depositante sarà rimborsato per 100.000.
Inoltre, se uno dei conti è cointestato, al cointestatario che ha anche altri conti presso la stessa banca si attribuisce la parte del conto cointestato a lui spettante.
ES.2: il depositante X ha 3 conti presso la banca A, uno di 10.000 euro, uno di 100.000 euro e uno cointestato con altri 2 depositanti di 60.000 euro (20.000 euro per ciascuno dei 3 cointestatari). Il saldo è 130.000 euro, il depositante X sarà rimborsato per 100.000 euro.

LA GARANZIA E’ SOLO PER LE PERSONE FISICHE O ANCHE PER LE PERSONE GIURIDICHE?
R. La garanzia si estende anche alle persone giuridiche (le società), con le esclusioni di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto.

COSA E’ GARANTITO?
R. Conti correnti, depositi (anche vincolati), assegni circolari, certificati di deposito nominativi.

LE OBBLIGAZIONI, LE AZIONI E I TITOLI DI STATO SONO TUTELATI DAL FITD?
R. Si tratta di investimenti e non di depositi e pertanto non sono tutelati dal FITD.

I PRONTI CONTRO TERMINE SONO TUTELATI DAL FITD?
R. No. Si tratta di investimenti e non di depositi e pertanto non sono tutelati dal FITD.

I CERTIFICATI DI DEPOSITO SONO TUTELATI?
R. Sono tutelati dal FITD i Certificati di Deposito nominativi.
Non sono tutelati i Certificati di deposito al portatore.

SONO GARANTITE SOLO ALCUNE BANCHE E ALTRE NO?
R. Tutte le banche italiane, come anche le filiali italiane di banche extracomunitarie, devono aderire obbligatoriamente al FITD e dunque i depositanti di queste banche hanno la medesima tutela. Inoltre, anche le filiali di banche comunitarie che aderiscono volontariamente al FITD godono della tutela fino a 100.000 euro.

SE HO UN CONTO IN UNA BANCA ON LINE SONO TUTELATO ALLO STESSO MODO?
R. Assolutamente si, se trattasi di prodotto offerto da una delle banche aderenti al FITD.

SE METTO I MIEI SOLDI IN UNA BANCA STRANIERA CHE OPERA IN ITALIA, CHE COPERTURA AVRO’?
R. Se la banca aderisce al FITD, le condizioni e la garanzia offerte saranno le medesime di quelle delle banche italiane. Se la banca non aderisce al FITD, la garanzia corrisponderà a quella offerta dallo Schema di Assicurazione dei Depositi del paese di origine della banca.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA MIA BANCA, COSA DEVO FARE PER RIAVERE I MIEI SOLDI?
R. Non è necessaria alcuna specifica richiesta di rimborso da parte del depositante. Il FITD subentra nei diritti dei depositanti e si occupa di contattare e rimborsare direttamente ogni correntista.

IN QUANTO TEMPO RECUPERO I MIEI SOLDI?
R. In base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 49 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE nell'ordinamento italiano, il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del T.U. Bancario (D. Lgsl. 385/93). Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali, per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

RECUPERO IL 100% O UNA PARTE VA PERDUTA?
R. Si recupera il 100%, fino al massimo di 100.000 euro per depositante.

I DEPOSITI IN ORO SONO GARANTITI DAL FONDO INTERBANCARIO?
R. No. L’oro è un deposito fisico, non è denaro. Il Fondo Interbancario protegge solo i depositi in denaro. In ogni caso non è necessario proteggere i depositi in oro. Infatti se una banca fallisce, l’oro come tutto ciò che è stato fisicamente depositato (beni di valore - securities) va restituito al legittimo proprietario perché non fa parte dell’attivo di una banca fallita. In altre parole, questi beni non fanno parte del processo di liquidazione, perché vengono direttamente riconsegnati al proprietario.

Vedi anche: Fallimento banche postate le news
[Modificato da marco--- 02/01/2013 14:35]
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