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La mediazione: meglio all'estero?

Ultimo Aggiornamento: 12/08/2009 12:53
28/07/2009 15:22
 
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Re:
stelafe, 28/07/2009 11.12:

GUARDIA DI FINANZA/FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI
Provvedimento n. 13035

www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/DSAP_287.NSF/799f5cc75ca61b4dc125652a0030642d/119e28e49be39e62c1256e7600347807?Open...



www.agcm.it/index.htm






Il fatto è pubblico e conosciuto, ma come ti ripeto è ininfluente ai fini della realtà delle cose, infatti gli sconti le agenzie li hanno sempre fatti.

Se leggi bene il provvedimento dovrebbe esserci la motivazione delle sanzioni, con fiaip ch epaga 130k euro.

Leggeno attentamente scoprirai che tale differenza rispetto alle altre associazioni dipende dal fatto che il codice deontologico della fiaip prevedeva ben dal 1990-93-97 l'obbligo per gli associati di non scendere sotto gli usi camerali con le tariffe, inutile dire che gli asociati hanno fatto il loro, molti manco lo conoscevano questo obbligo...

Questo dovrebbe farti capire quanto sia infondata la tu apreoccupazione visto che da sempre esistono sconti e da sempre le assocaizioni non hanno mai "punito" ch avesse fatto i normali sconti anche al di sotto di quella soglia.

Insomma, tanto rumore per nulla.

Le associazioni sono state mutlate per una intenzione, pessima finchè vuoi, ma comunuqe una intenzione mai applicata, una pessima figura fatta dalle associazioni senza aver guadagnato nulla, tipico della nostra categoria, che a livello politico fa pena... (altro che loby :D )

Quindi il riportare tale notizia non rende "cartellari" gli AI, ma dimostra solo quanto male siano rappresentati... ;)

Spetta che ho trovato il passo ch eti ho citato:


158. Relativamente alla gravità delle infrazioni descritte, nel richiamare le considerazioni già svolte, si rileva che le stesse si sono manifestate nell’adozione di codici deontologici che contengono indicazioni idonee ad incidere sulle politiche di prezzo per i servizi di intermediazione immobiliare, e pertanto idonee a pregiudicare gli interessi dei consumatori. Tali comportamenti, per loro stessa natura, sono perciò molto gravi.
Occorre, poi, considerare che le intese sono state poste in essere da parte delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli agenti immobiliari, le quali hanno membri in tutte le Commissioni ruolo delle Camere di Commercio italiane e ciò aggrava ulteriormente l’infrazione posta in essere dalle associazioni.
159. Ai fini della gravità rileva, inoltre, la lunghissima durata delle intese: in particolare, va considerato che le infrazioni poste in essere dalle associazioni si sono protratte per un periodo pluriennale, benché differenziato per ciascuna associazione. Infatti, per quanto riguarda la FIAIP, la versione del codice deontologico oggetto del procedimento risulta in vigore quantomeno dal 1997 sino ad oggi; per ciò che concerne la FIMAA, si tiene presente la vigenza del codice deontologico a partire dal 1990, anno di entrata in vigore della legge n. 287/90, pur essendo detto codice antecedente, fino ad oggi; con riguardo ad ANAMA, si considera che il codice deontologico risulta vigente dall’anno 1993 fino al 28 novembre 2003, data in cui l’indicato codice deontologico è stato cambiato rimuovendo le infrazioni contestate.
Le intese accertate, essendosi protratte tutte per un periodo di tempo superiore a cinque anni, sono riconducibili ad infrazioni di lunga durata e, quindi, sotto tale profilo, appare giustificato un analogo trattamento sanzionatorio.

[Modificato da Roberto Ponziani 28/07/2009 23:55]
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