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Problemi tecnico-giuridici legati al mondo immobiliare

Ultimo Aggiornamento: 30/06/2016 14:04
30/11/2011 14:53
 
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Condominio moroso? Adesso rischia solo chi non ha pagato


Cassazione Civile – Sezioni Unite – sentenza n. 9148/2008.

La solidarietà passiva in materia condominiale non c’è più: per effetto della sentenza n. 9148/2008 delle SS.UU. della Corte di Cassazione i creditori del condominio possono citare in giudizio per il pagamento delle somme dovute solo i condomini che non hanno versato la loro quota, senza coinvolgere chi ha pagato regolarmente. Si tratta di un principio nuovo in materia di ripartizione delle spese nei condomini tra edifici stabilito appunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Prima di questa sentenza, infatti, si riteneva sussistente una responsabilità solidale dei condomini: pertanto, in caso di morosità del condominio nei confronti dei fornitori o imprese che avevano eseguito dei lavori, i creditori potevano rivalersi su tutto il condominio, quindi sia sui condomini che avevano pagato la loro quota, sia sui condomini inadempienti nel pagamento della quota spettante. Da ora in poi, invece, chi è in regola con i pagamenti non potrà più essere chiamato a pagare per altri. Ad avviso delle Sezioni Unite, non si può applicare al condominio il principio della responsabilità solidale, ma ciascun condomino deve rispondere dell’impegno preso collettivamente, nell’interesse del condominio, solo in proporzione alle rispettive quote

avvocatoblog.wordpress.com/2008/05/23/condominio-moroso-adesso-rischia-solo-chi-non-ha...


NOTIZIA RECENTE
I creditori del condominio guadagnano un punto. Con la recente
sentenza della Cassazione (21907 del 21 ottobre 2011, presidente Triola) è stato affrontato nuovamente il tema della parziarietà delle obbligazioni condominiali, cioè l'obbligo, per il creditore del condominio, di rivolgersi anzitutto ai singoli condomini per riscuotere il debito pro quota, e non a un qualsiasi condomino pretendendo da quest'ultimo il saldo di tutto. Con un complesso ragionamento giuridico, pur riferito alla comproprietà di un appartamento in condominio, di fatto viene messa in discussione l'impostazione delle Sezioni unite (sentenza 9148/2008).

www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-11-30/torna-condominio-solidarieta-debiti-111013.shtml?uuid=...

ad poenitendum properat cito qui iudicat – la necessità della ponderazione nello svolgimento dell'attività giudiziaria
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21907. Comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali

Corte di Cassazione – Sezione II – sentenza 21.10.2011, n. 21907. Comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali


La massima estrapolata

I comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui all’art. 1123 c.c., sicchè l’amministratore del condominio può esigere da ciascuno di essi l’intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori, contitolari della stessa porzione di piano.
[Modificato da ccc56 30/11/2011 15:08]
ccc56
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