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Problemi tecnico-giuridici legati al mondo immobiliare

Ultimo Aggiornamento: 30/06/2016 14:04
13/01/2012 16:09
 
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Dove posso vedere un rogito?
Se il rogito che devi visionare è il tuo o sei persona interessata , puoi richiederne una copia presso il Notaio che lo ha redatto, le norme che prescrivono questo obbligo sono gli artt. 1, 67, 68 e 69 della legge notarile ed altresì l’art. 743 c.p.c., il quale ultimo prevede l'obbligo di qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia di quanto detiene, a rilasciare copia autentica a chiunque ne abbia interesse, anche se non si tratti di soggetto che sia stato parte nell'atto depositato. Per effetto di questa norma nessun notaio può rifiutare di rilasciare copia dell'atto pubblico conservato a chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna possibilità di porre ostacoli derivanti da privacy o dal segreto professionale, altrimenti puoi richiederne una copia presso la conservatoria.


Bisogna distinguere tra la nota di conservatoria e il titolo.

Il titolo e' l'atto che fisicamente scrive il notaio e che viene firmato dalle parti, comprendendo gli allegati, le tabelle di ammortamento (in caso di mutuo) e qualsiasi altro documento che il notaio ritenga di allegare.

La nota di conservatoria e' invece il documento di pubblicita' immobiliare e rappresenta un sunto (compilato in modalita' standard) dell'atto, riportandone (qui semplifico...) gli immobili coinvolti e i soggetti (con l'indicazione delle rispettive quote di proprieta' e dal fatto che si tratti di venditori o acquirenti).

La nota di conservatoria e' richiedibile da chiunque presso qualsiasi conservatoria (basta andare allo sportello) dietro pagamento della somma di quattro euro di diritti. E' necessario indicare il numero dell'atto e l'anno di stipula.

Se non si conosce il numero dell'atto bisogna in via preventiva effettuare una ispezione nominativa che costa sette euro.

Per il titolo invece la questione e' diversa.
La consultazione (ovvero avere di fronte il titolo e poterlo leggere) e' libera (ovvero chiunque puo' effettuarla in un ambiente protetto e sorvegliato della conservatoria), costa otto euro e NON prevede che si possa ottenere una copia in nessun caso a meno di non essere uno dei soggetti indicati nell'atto. Si possono prendere appunti (solo con la matita, e' vietato introdurre penne a inchiostro e ovviamente qualsiasi tipo di mezzo di ripresa).

Inoltre non esistono copie degli atti. Esistono solo atti in originale. Quando si chiede alla conservatoria la copia di un atto (avendone diritto in quanto soggetti coinvolti o in forza di una autorizzazione giudiziale) in realta' si sta chiedendo una "copia autentica", che viene timbrata e firmata dal funzionario preposto e che rappresenta a tutti gli effetti un originale. Non esistono copie in carta libera (oltretutto costa un botto di bolli e ci vuole un sacco di tempo).
Gli stessi criteri valgono quando ci si rivolge ad un notaio.

Tra l'altro le copie degli atti possono essere chieste solo al notaio che le ha emesse (finche' il notaio e' ancora in attivita') e che riguardano il distretto notarile ove opera ed e' iscritto. Quando il notaio non e' piu' in attivita' o se necessita un atto depositato al di fuori del suo distretto ci si puo' rivolgere alla conservatoria.

Ci si rivolge alla conservatoria pure se serve la copia di un atto non notarile (tipo un atto giudiziario...).


[Modificato da ccc56 16/01/2012 15:56]
ccc56
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