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Problemi tecnico-giuridici legati al mondo immobiliare

Ultimo Aggiornamento: 30/06/2016 14:04
30/04/2012 11:35
 
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Affitto in ritardo con uno sfratto per morosità
domanda: Sono titolare di una ditta commerciale, situata in un locale che conduco in locazione da diversi anni. A causa di alcune vicissitudini economiche, negli ultimi tempi, non sto pagando con regolarità il canone di locazione; tuttavia, seppure con ritardo, ho saldato tutti i miei debiti con il proprietario del locale. Ciononostante, quest´ultimo mi ha intimato lo sfratto per morosità. E´ possibile?
risposta:
Per fornire una risposta esaustiva al quesito del nostro lettore, occorrerebbe avere ulteriori elementi a proposito delle clausole del contratto di locazione nonchè dei comportamenti posti in essere dai contraenti durante la sua esecuzione. Ad ogni modo, é evidente che, qualora il conduttore moroso dovesse sanare la propria situazione debitoria, verrebbe meno uno dei presupposti per la convalida, da parte del giudice, dello sfratto intimato. Ciononostante, la sanatoria della morosità potrebbe non essere considerato elemento sufficiente ai fini della conclusione del rapporto contrattuale, poichè il locatore potrebbe, in presenza di ulteriori elementi, insistere comunque per la risoluzione del contratto.

A tal proposito, si segnala una sentenza abbastanza recente della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che l´avvenuta sanatoria degli adempimenti passati puó giustificare la risoluzione di un contratto a esecuzione continuata o periodica, quale appunto il contratto di locazione, ove l´insieme delle circostanze, compresi i comportamenti della parte inadempiente, siano tali da dimostrarne l´inaffidabilità per il futuro (Cassazione Civile, Sezione III, 27.05.2010, n. 12982).

In altre parole, qualora il giudice dovesse valutare che il conduttore inadempiente abbia assunto, durante l´esecuzione del contratto, atteggiamenti improntati alla scorrettezza o alla mala fede, o comunque tali da giustificare il rifiuto, da parte del locatore, di proseguire il rapporto contrattuale, potrebbe comunque decretarne lo scioglimento.

Rispondendo, pertanto, al nostro lettore, si puó
dire che, pur essendo venuta meno la morosità, potrebbero non essere venute meno le ragioni per dichiarare comunque la risoluzione del contratto.

www.foggiaefoggia.com/news/dettaglio.asp?id=16652



[Modificato da ccc56 30/04/2012 11:35]
ccc56
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