00 14/01/2014 11:58
scrivo una novita'.

Come è noto dal 1 gennaio 2014 il prezzo della compravendita pagato in sede di atto deve essere consegnato al notaio che lo mette in un conto bancario di deposito, assieme alle anticipazioni delle tasse, che frutta interessi solo allo Stato. Da li il notaio può svincolarlo a favore del venditore solo dopo registrazione, trascrizione e ulteriori visure di verifica.
Per fortuna abbiamo ancora qualche mese per l'operatività, essendo prevista l'emanazione di un regolamento ministeriale applicativo.

1)La prova è che la legge è fatta per far stazionare più a lungo il danaro nel deposito per lucrare interessi, e nulla dice che deve fare il notaio se trova qualcosa che non va. Bloccare tutto per anni in attesa che si pronunci il Giudice? [SM=j7569]
2) occorrerà spiegare ai venditori che per il loro prezzo devono aspettare un bel po' .. e non li renderà felici e disponibili a vendere
3) le vendite a catena non si potranno più fare. Per ricomprare il venditore dovrà aspettare un mese se va tutto bene.
4) non si potranno più fare registrazioni e trascrizioni urgenti: occorrerà attendere che il danaro sia disponibile nel nuovo conto (6 gg) e poi riversarlo nel conto già previsto dalla legge per il pagamento delle tasse (altri 6 gg). Quindi 12 giorni per iniziare la procedura!
5) non potranno più utilizzarsi assegni bancari: il venditore può rischiare per se, ma il notaio no
6) Potranno farsi solo i mutui con erogazione contestuale, e se le banche faranno assegni circolari intestati ai notai. Tutti quei mutui che prevedono la erogazione differita (il 90%) sono incompatibili. Essi potranno essere stipulati solo se nella compravendita antecedente il notaio scriva che il prezzo non è stato pagato. E le banche non lo accetteranno mai perchè pretendono che la compravendita sia quietanzata!
l'aumento dei costi. E' un incarico che deve essere dato ufficialmente con registrazione della somma nel Registro Somme e Valori, oggi raramente utilizzato. Tasse e spese! La nuova visura da fare per lo svincolo costerà anch'essa..

per il punto 3,
Un mese mi sembra eccessivo quando si parla di mettere la somma a disposizione del venditore solo una volta che sarà stata effettuata (con successo) la trascrizione dell’atto definitivo nei pubblici registri immobiliari
pero' anche oggi succede la stessa cosa quando devi spiegare al venditore che avrà disponibile la somma erogata dalla banca dell'acquirente (ovviamente intendo quando c'è l'intervento di un Istituto Mutuante) al consolidamento dell'ipoteca "dopo l'11 giorno dalla trascrizione e dopo che il notaio consegni alla banca la relativa documentazione necessaria "aggiornamento delle visure e relativa relazione.

per il punto 4
in casi particolari nulla vieta di fare una trascrizione urgente anche se prevede un successivo atto di quietanza che integri la nota di trascrizione (vero un maggiore aggravio di costi e di lavoro)

per il punto 5
questa e' cosa buona [SM=g1750483]

per il punto 6
Qui il problema lo dovranno risolvere le Banche , anche perche personalmente non ho mai condiviso la consuetudine di svincolare le somme al consolidamento d'ipoteca soprattutto quando le parti non sono soggetti fallibili.

per il punto 7
Se non erro è la stessa procedura che si effettua quando le banche prevedono lo svincolo al consolidamento , credo che nulla sia cambiato tranne per le compravendite che non prevedono un mutuo.



considerazioni:
Diciamo che sicuramente è una novità che crea ostacoli per i venditori/acquirenti dove al Notaio viene richiesta maggiore celerità nell'effettuare determinati adempimenti e agli AI maggiore attenzione nel consigliare i clienti riferito alle date da inserire nelle scritture preliminari riferite al momento del rogito (soprattutto quando ad una vendita è legato un nuovo acquisto)

Questa disciplina dovrebbe riguardare peraltro solo gli importi da versarsi in sede di contratto definitivo (compresi quelli che l’acquirente ottiene dalla banca alla quale abbia richiesto un mutuo) e che siano di valore superiore a 100k euro: sono quindi esclusi gli importi da versarsi anteriormente al contratto definitivo particolare, quelli da corrispondersi in sede di contrattazione preliminare o nel periodo tra il “compromesso” e il rogito, (gli acconti intermedi nel caso ci fossero).

[Modificato da ccc56 14/01/2014 12:13]
ccc56