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Prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione per mancata conoscenza da parte del mediatore della conclusione dell’affare (Fonte: anama.it - Avv. Giorgio Bertolini - 05/03/2013)

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La Redazione

In caso di mediazione tipica il diritto alla provvigione del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare di cui all’art. 1755 c.c., ipotesi che si verifica quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione del contratto; a tal fine il contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell’affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.

Il diritto alla provvigione si prescrive, ai sensi dell’art. 2950 c.c., nel termine annuale decorrente dalla conclusione dell’affare, cioè dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare, con la precisazione che grava sulla parte mediata che eccepisca l’avvenuta prescrizione l’onere di provare in quale momento l’affare stesso è stato perfezionato.

La prescrizione del diritto alla provvigione decorre a prescindere dal fatto che il mediatore sia a conoscenza o meno della conclusione dell’affare; la giurisprudenza ritiene che il semplice fatto che le parti non abbiano comunicato al mediatore la stipula di un contratto preliminare relativo all’affare intermediato non determina la sospensione della prescrizione del diritto di quest’ultimo a conseguire la provvigione, non sussistendo un obbligo in capo alle parti di avvisare il mediatore circa il perfezionamento del medesimo.

Tale conclusione trova un temperamento nell’ipotesi in cui vi sia stato un comportamento doloso delle parti volto a nascondere che l’affare si sia tra loro concluso, ai sensi dell’art. 2941, n. 8 c.c.. In tal caso, il termine prescrizionale annuale resta sospeso ed inizia a decorrere dalla data in cui il mediatore ha avuto conoscenza della conclusione dell’affare. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che costituisce comportamento doloso delle parti quello in base alle quale le stesse, dopo aver raggiunto, tramite il mediatore, un accordo sulla vendita di un bene immobile, sul prezzo e sui tempi dei pagamenti, non abbiano ripreso i contatti con il mediatore, ma solo direttamente tra di loro, giungendo in un breve lasso di tempo alla conclusione del medesimo affare.

Vedi anche:
Diritto alla provvigione del mediatore: le sentenze di Cassazione (Fonte: confappi.it)
Articoli dei Codici Civile e Penale inerenti la mediazione
[Modificato da marco--- 01/10/2015 13:56]