scusa, ma che c'entrano le ristrutturazioni/cessioni di ramo d'azienda (che sono procedimenti di licenziamento collettive) con l'articolo 18 (che norma i licenziamenti individuali)?
ovvio che i sindacati non menzionassero l'articolo 18 in quei casi: non si applica!
da deterrente ha agito e come, non tanto per le questioni che riporti tu, ma soprattutto contro gli abusi di potere dei padroncini/dirigenti, dal "me la dai o ti licenzio" (padroncino di "fabriche'tta"), al "fai anche il lavoro di mio cugino assunto con raccomandazione o ti licenzio" (dirigente di parastatale)
cmq vedo che da bravo informatico tecnico, manchi delle capacita' di "contrattazione" proprie, ad es., di un informatico commerciale...
l'art.18, per i licenziamenti individuali, e' un deterrente ai ricatti ed ai licenziamenti facili, e obbliga l'azienda ad essere piu' cauta nel procedere e piu' generosa nel contrattare le buonuscite...
PS : considera che di licenziamenti collettivi come i tuoi ne ho visti anche io parecchi; ho visto pure licenziamenti individuali in cui la "contrattazione" (e' questo il ruolo dei sindacati) era meno difficile (ovvero si spuntavano buonuscite migliori) proprio perche' l'alternativa era la spada di damocle del giudice che ordina indennizzo + reintegro.
secondo me, a questo punto, la modifica dell'art.18, serve a dare mano libera alle aziende, imponendo sempre e solo l'indennizzo e non il reintegro, in modo da "garantire" loro il "buon fine" del licenziamento, anche visti i tempi dei giudizi (che non e' notoriamente colpa dei lavoratori ne' - entro certi limiti - dei giudici)
in fondo e' questo quello che serve a chi diceva che
"abbiamo delle ristrutturazioni da fare"