Re: Re:
pax2you, 11/11/2008 16.35:
Concordo...
vorrei chiederti anche un'altra cosa...
una mia amica ha comprato 2 anni fa una casa di nuova costruzione tramite cooperativa in Milano.
Rogitato Ottobre 2008.
La cifra che viene indicata come costi di costruzione e' quella deducibile dalle tasse ma corrisponde solo a circa il 50% del valore pagato.
Es:box pagato 22.000 ma cifra su cui calcolare la deducibilità 9000(costi di costruzione)....mi viene da pensare che senza cooperativa il costo della casa sarebbe della meta...
In una situazione come questa qual'e' il reale costo della casa e a livello statitico quale cifra viene considerata?
La percentuale e' stata calcolata decurtando anche il costo degli allacciamenti(una tassa comunale in pratica) e le personalizzazioni.
Ecchime qua, allora:
Se ha comprato una nuova costruzione , prima casa, doveva pagare l'i.va al 4% su casa e garage (se questo era una pertinenza della stessa come immagino) per tutto il valore.
Ma tu mi parli di deducibilità, quindi penso che magari, quell'intervento edilizio è passato come ristrutturazione di qualcosa, donano a tutti i partecipanti alla cooperativa, la possibilità di dedurre i costi di ristrutturazione (e solo quelli), le famose agevolazioni al 36% al 55% con tetto di 48000mila euro e 4000 euro anno....in quel caso ilcalcolo viene fatto sulla parte di cifra destinata alla ristrutturazione, non a quella necessaria per esempio all'acquisto dell'area...
Ma non è molto chiaro quello che intendi.
Posto un po di materiale
Le agevolazioni sono state prorogate fino al 2010 con la finanziaria del 2008: art. 1 comma 17 e seguenti.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza di detrazione del 36% o del 55% per le varie tipologie di lavori
L’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, relativamente alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili: - interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinati all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni; - interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 nel testo vigente al 31 dicembre 2010. Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della citata legge n. 244 del 2007. (circolare 12/E del 19 febbraio 2008)
e inoltre:
Il citato DL n. 355/2003 ha previsto l’applicabilità della detrazione del 36% anche agli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione su interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 (prorogati 2006) da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o alienazione dell’immobile entro il 30 giugno dell'anno seguente. La detrazione del 36% va calcolata, in tale ipotesi, su un importo
forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, fermo restando il limite massimo di spesa annua di € 48.000.
Tale agevolazione non è subordinata né alla preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara, né al pagamento mediante bonifico bancario.
Nella determinazione dell'ammontare dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere edilizie sono previsti, oltre all'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei materiali in senso stretto, anche alcuni oneri accessori quali:
- progettazione dei lavori;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento realizzato;
- relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- IVA; imposta di bollo, diritti comunali, autorizzazioni e/o concessioni;
- oneri di urbanizzazione
- ogni altro costo inerente la realizzazione dell'intervento agevolato.
Non danno diritto alla detrazione:
- gli interessi passivi su mutui, anticipazioni o scoperti di c/c accesi per sostenere le spese dell'intervento edilizio;
- i costi di trasloco o custodia in magazzino dei mobili nel periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Per incentivare ulteriormente il recupero del patrimonio edilizio, è stabilito che i Comuni hanno la facoltà di:
- ridurre la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per l’esecuzione delle opere;
- ridurre al 50% gli oneri correlati al costo di costruzione.
Il diritto alla detrazione è subordinato all'effettuazione di specifici adempimenti di natura formale, quali:
- comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'inizio dei lavori, completa degli allegati previsti dalla legge;
- pagamento alle ditte coinvolte nei lavori mediante bonifico bancario;
- per i lavori di valore complessivo maggiore di € 51.645,69 (iva inclusa), presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori;
- comunicazione alla ASL;
- conservazione dei documenti.